Fermo, 4 aprile 2008 - L'abbandono per tre mesi fa perdere il diritto all'alloggio popolare. Lo ricorda la Cassazione nel respingere il ricorso di Luigi P., un signore di Porto Sant'Elpidio, che aveva abbandonato l'alloggio dello Iacp per tre mesi senza la preventiva autorizzazione. Secondo la Suprema Corte, "in tema di edilizia residenziale pubblica l'abbandono dell'alloggio, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell'assegnazione in locazione poiché lo scopo della norma è quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente per le esigenze dei soggetti del tutto privi di aloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell'abbandono dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario".
La causa in questione risale addirittura a trent'anni fa: Luigi P., il 20 marzo del '78 si era rivolto alla Pretura di Fermo contro il decreto dello Iacp che gli intimava di abbandonare l'alloggio abbandonato da oltre tre mesi. Riottenuta la casa dal Pretore, Luigi l'aveva nuovamente persa dopo la decisione della Corte d'appello di Ancona, febbraio 2003. Inutilmente l'uomo si è rivolto alla Cassazione, sostenendo che non si era trattato di abbandono e che la casa era stata occupata dalla figlia che ne curava la manutenzione.
Piazza Cavour (Prima sezione civile, sentenza 8519) è stata inflessibile e ha respinto il ricorso, ricordando che la casa popolare può essere lasciata solo dietro la "preventiva autorizzazione dell'Iacp". Diversamente si perde il diritto di occupazione.
Continuano gli appuntamenti con i protagonisti del famoso show cabaret. Sabato 12 aprile è la volta del comico Giuseppe Giacobazzi