Ancona, 30 giugno 2011 – Il tribunale di Ancona ha dato origine ad una vera e propria rivoluzione copernicana. Ha stabilito, infatti, che i compensi erogati agli istruttori dalle società sportive dilettantistiche non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale.

Un verdetto che rappresenterà un precedente importante in tutti quei contenziosi che vedono contrapposti Coni (e le sue federazioni) e Enpals od Inps. Le società, dopo aver ricevuto verbali con la richiesta di importi anche molto elevati, rischiando addirittura la chiusura, potranno finalmente respirare.

I giudici anconetani hanno fatto leva sull'art. 67 del Testo unico sulle imposte dirette, il quale esclude dall'obbligo contributivo i “compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.

L'Enpals, invece, adotta un'interpretazione restrittiva della norma, sostenendo che l'esenzione riguardi la sola attività “finalizzata all’esercizio diretto di gare o manifestazioni sportive calendarizzate dal Coni o da un’associazione ad esso aderente”.


La società Team Marche srl, rappresentata in giudizio dal professor Maurizio Cinelli e dall’avvocato Carlo Alberto Nicolini, del foro di Macerata, ha fatto ricorso, sostenendo che secondo la stessa legge la nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche comprende anche “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attivita’ sportiva”.

E il giudice del lavoro di Ancona Arianna Sbano le ha dato ragione: “Il legislatore - argomenta nella sentenza - ha previsto l’esonero da tassazione e contribuzione in favore dell’intera attività sportiva dilettantistica, in tutte le sue manifestazioni, anche laddove non strettamente collegate ad un evento agonistico, cosi’ come reso evidente dall’inclusione in tale esonero anche delle attività di carattere amministrativo-gestionale”.