Caso Teramo, ora è ufficiale: l’Ascoli è in serie B

Abruzzesi in Lega Pro e -6

La curva bianconera (foto d’archivio)

La curva bianconera (foto d’archivio)

Ascoli, 29 agosto 2015 – Ridotta la sanzione ai teramani, ma al Picchio basta: l’Ascoli è in serie B.

Nella prossima stagione, il Teramo sarà costretto a giocare ancora in Lega Pro, partendo però da -6. Lo ha stabilito la Corte federale d'appello, che ha ridotto la sanzione del Tribunale federale nazionale, che aveva condannato alla retrocessione in D gli abruzzesi, per avere 'combinatò la sfida contro il Savona. 

Anche il Savona, che era coinvolto nella stessa 'combine' con il Teramo, si è visto accogliere parzialmente il ricorso dalla Corte federale d'appello, rimettendo così piede in Lega Pro ma, come gli abruzzesi, sarà costretto a partire da -6 in classifica. Sia al Teramo che al Savona è stata inoltre inflitta un'ammenda di 30 mila euro. La Corte presieduta da Gerardo Mastrandrea ha parzialmente accolto il ricorso del presidente del Teramo, Luciano Campitelli, riducendo la sua inibizione da quattro a tre anni; è stata, altresì, mantenuta l'ammenda di 100 mila euro. Prosciolto, invece, il patron del Savona, Aldo Dellepiane, che era stato inibito in 1/o Grado per quattro anni e multato anche lui di 100 mila euro. 

Ecco il dispositivo: La Cfa dispone la revoca dell'assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dal Teramo e, per l'effetto, del diritto di richiedere l'ammissione al campionato di serie B nella stagione sportiva 2015-2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio, nonché la sanzione dell'applicazione della penalizzazione di sei punti in classifica per la stagione 2015/2016, nel campionato di competenza, nonché l'ammenta di 30mila euro per reponsabilità diretta ai sensi dell'articolo 7 comma 2 e articolo 4 comma 1 Cgs, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 e dell'articolo 4 comma 2 cgs, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con l'aggravante di cui all'articolo 7 comma 6 Cgs, nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, codice Cgs.

Ricorso di Campitelli: la Cfa, in parziale accoglimento del ricorso, visto l'articolo 16 comma 1 cgs, riduce la sanzione inflitta all'inibizione di anni 3 e all'ammenda di 100mila euro

Ricorso di Di Giusepoe: La Cga respinge il ricorso