Tutte le sanzioni dei condannati per la combine Savona-Teramo

Quattro anni di inibizione e centomila euro di multa a Campitelli e Di Giuseppe. Mano pesante per Di Nicola e i dirigenti liguri

Luciano Campitelli

Luciano Campitelli

Ascoli, 20 agosto 2015 - Le sanzioni del Teramo e dei tesserati Figc coinvolti nella combine Savona-Teramo che ha aperto per l’Ascoli le porte della serie B.

SS TERAMO CALCIO Srl: a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;

c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS: retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di euro 30.000 ,00.

CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di euro 100.000. Leggi l'approfondimento su Campitelli

DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di euro 100.000. Leggi l'approfondimento su Di Giuseppe

DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la: a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15; b) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) Violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: inibizione di 5 (cinque) anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000. Leggi l'approfondimento su Di Nicola

BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed ammenda di euro 60.000.

DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di euro 100.000.

CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di euro 30.000.

DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la: a) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 40.000.

CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15: squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS.

CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di mesi 6 (sei) ed ammenda di euro 30.000.

MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di euro 60.000.

PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ed ammenda di euro 50.000.