Mercoledì 24 Aprile 2024

La legge e le coppie di fatto

La rubrica 'Il notaio risponde'

Il notaio risponde

Il notaio risponde

SONO rilevanti per lo Stato i rapporti che si instaurano tra coppie di fatto? Ci sono tutele per il caso di figli comuni nati durante la convivenza?

La legge italiana non disciplina compiutamente i rapporti tra le coppie di fatto, nonostante da qualche anno ci sia una progressiva tendenza a riconoscerne la rilevanza in ambiti specifici. Questa ragione spiega perché sia opportuna un’iniziativa delle parti affinché regolamentino tra loro il rapporto nella propria sfera patrimoniale. Per quanto concerne i figli nati all’interno di coppie di fatto, oggi la loro situazione giuridica è del tutto equiparata a quella dei figli nati da genitori coniugati, tuttavia il fatto di avere dei figli in comune non fa sorgere tutele e diritti patrimoniali reciproci a favore dei due conviventi.

Le coppie di fatto vengono considerate rilevanti dal legislatore almeno per consentire al partner di stare vicino al proprio compagno ad esempio in caso di malattia?

Ad oggi il rapporto tra coppie di fatto non è regolamentato a livello normativo; per assicurarsi la possibilità di seguire da vicino il proprio compagno in caso di sua malattia può essere altamente consigliabile la predisposizione di un atto notarile con cui si sceglie un soggetto affinché questo si curi dei suoi bisogni patrimoniali ma anche della cura della sua persona in caso di incapacità. Qualora si realizzi l’ipotesi temuta dello stato di incapacità conclamato, il giudice dovrà nominare proprio quel soggetto designato come amministratore degli interessi del “malato”, salvo ricorrano gravi motivi.

Chi non è sposato per scelta, pur avendo un compagno, può premunirsi in qualche modo per tutelarlo per il caso di propria morte o l’eredità deve essere lasciata necessariamente a favore di fratelli e genitori?

La legge riconosce a qualsiasi soggetto la più ampia possibilità di decidere come devolvere i propri beni dopo la propria morte, salvo alcune limitazioni stringenti a favore di certi soggetti che sono tutelati a priori dalla legge per il solo fatto di avere uno stretto rapporto di parentela ed indipendentemente dal legame affettivo di fatto esistente. I fratelli non sono soggetti garantiti in questo senso mentre i genitori, se il defunto non ha figli, sì. Indipendentemente dall’esistenza di parenti di questo tipo, i cosiddetti “legittimari”, chiunque può premunirsi per tutelare un proprio caro predisponendo un testamento con cui formalizza la propria volontà e decide come lasciare i propri beni. Il testamento rappresenta una delle migliori forme per tutelare qualcuno a livello patrimoniale, pur restando un atto sempre revocabile che può essere modificato a seguito di fatti successivi, come la rottura del rapporto affettivo.

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