Il commercialista risponde

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Ultima chiamata per il vecchio “spesometro” annuale.

Entro il prossimo 10 aprile i contribuenti “mensili” ed entro il 20 aprile i contribuenti “trimestrali” dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nell’anno 2016, utilizzando per l’ultima volta il c.d. “Modello di Comunicazione Polivalente”,

Attraverso tale modello dovranno essere comunicate tutte le operazioni (attive e passive) per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura (a prescindere dal relativo ammontare) e le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura se l’importo unitario dell’operazione al lordo dell’IVA è pari o superiore a 3.600 euro.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i contribuenti che si avvalgono del regime “forfettario”, ovvero del regime dei “nuovi minimi”.

Con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 24 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato il contenuto di un Provvedimento in corso di emanazione che, anche per il 2016, esclude i commercianti al dettaglio e gli operatori del settore turistico dall’obbligo di comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva che siano state fatturate pur in assenza del relativo obbligo.

Restano invece, soggette all’obbligo di comunicazione mediante modello polivalente (quadro TU) le operazioni in contanti legate al turismo effettuate presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio da persone fisiche di cittadinanza extra comunitaria, che abbiano residenza fuori dall’Italia, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro.

Si ricorda che sono escluse dall'obbligo dalla comunicazione in oggetto le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, in quanto tutte le suddette operazioni sono già oggetto di comunicazione alle amministrazioni finanziare.

Per effetto delle novità apportate dal D.L. 193/2016 è stata soppressa, inoltre, la comunicazione relativa alle operazioni di acquisto senza IVA (soggette a c.d. reverse charge) dalla Repubblica di San Marino annotate a partire dal 1° gennaio 2017.

Infine, per le operazioni effettuate nel corso del 2016, è stato soppresso l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori “black list”. In proposito, L’Agenzia delle Entrate ha peraltro specificato che qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime potranno ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE in caso sussistano i presupposti di comunicazione tramite tali quadri.

A cura della Commissione di Studio “I.V.A. ed altre Imposte Indirette” dell’ODCEC di Bologna

 

 

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