Il commercialista risponde

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“Ho acquistato un immobile ad uso abitazione che ho destinato alla residenza di mia Figlia che vi ha preso la residenza, ed ha provveduto a denunciare l’inizio occupazione ai fini TARI.

Ai fini IMU, essendo io l’unico proprietario dell’immobile a che sconto ho diritto possedendo unicamente come altro immobile la casa dove risiedo?”

Risposta:

“La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 % per le abitazioni, e le relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  •          il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
  •          il contratto di comodato deve essere registrato con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, avendo quindi il requisito della “data certa”;
  •          il proprietario deve risiedere abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
  •          l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale, non devono essere qualificate come “di lusso” e di conseguenza non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Per completezza ricordo che il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alle suddette riduzioni; trattandosi di agevolazioni per cui sono richiesti differenti requisiti sono previste due differenti modalità di dichiarazione:

·         per quanto riguarda la riduzione della base imponibile IMU al 50%, il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2018 per l'anno 2017);

·         nel caso di applicazione dell'aliquota ridotta (qualora prevista dal Comune di residenza) il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione delle aliquote entro il 16 dicembre dell'anno di imposta.

Il contribuente che ha i requisiti per potere fruire di entrambe le agevolazioni applicherà l'aliquota ridotta alla base imponibile dimezzata e dovrà presentare entrambe le dichiarazioni.”

 

A cura della Commissione di Studio “IVA ed altre imposte indirette” dell’ODCEC di Bologna

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