Versamento dell’IVA in caso di donazioni e cessioni gratuite di prodotti alimentari

La rubrica 'Il commercialista risponde'

Il commercialista risponde

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Ho chiuso l’attività, vendita al pubblico di generi alimentari, consegnando la licenza in Comune, ora devo emettere autofattura per le merci giacenti alla data di chiusura. Ho deciso di donare parte del magazzino alla Congregazione di Suore, alle quali già nel corso dell’attività donavo le merci prossime alla scadenza. Quale adempimento devo effettuare per scaricare le merci dal magazzino e l’IVA su tali merci la devo versare?

 

Risposta a cura della Commissione Studi “Iva ed altre imposte indirette” dell’ODCEC di Bologna.

 

I prodotti alimentari non più commerciabili nonché prossimi alla data di scadenza ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità non lucrative e alle onlus sono escluse da IVA e la causale da inserire nel DDT che accompagna le merci sarà: “prodotti non più commerciabili… ceduti gratuitamente ai sensi dell’articolo 6 comma 15 della legge 133/99”.

La norma si applica a condizione che il cedente ne dia preventiva comunicazione, mediante raccomandata a.r., all’Ufficio delle Entrate competente con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti, e che entro il quindicesimo giorno del mese successivo provveda ad effettuare un’apposita annotazione sui registri IVA. Per i beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Come precisato nella circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, in mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si considera non più esente ex art. 10, n. 12, del DPR n. 633 del 1972 ma soggetta al tributo.

Per completezza si specifica che L'art. 13 c. 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevede che ''le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, c. 2, del TUIR, neutralizzando gli effetti dell'art.53, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.

 

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