Agevolazioni IMU per contratto a canone concordato

Il Commercialista Risponde

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Domanda: Sono un proprietario di un appartamento situato nel Comune di Bologna, ho stipulato un contratto di locazione con una cooperativa che provvede a sublocare i locali a studenti fuori sede. Il contratto è fra me, come proprietario e la cooperativa stessa, mentre gli occupanti hanno un autonomo rapporto contrattuale con la cooperativa. Avvalendomi della disposizione legislativa di cui all’art. 9 del DL 47/2014 ho optato per un “contratto a canone concordato” che mi consente di beneficiare di una cedolare secca in misura del 10 % . Ho interpellato il Comune di Bologna per sapere se ci fosse una qualche agevolazione e /o riduzione ai fini IMU ma mi è stato risposto che indipendentemente dal regime fiscale di favore ai fini delle imposte dirette, il Comune di Bologna non riteneva di potere applicare la riduzione di aliquota IMU in quanto il primo locatario è una società cooperativa, quindi la locazione non è a beneficio diretto degli studenti bensì di un soggetto “intermediario”, è corretta tale interpretazione? 

Risposta: La norma che stabilisce la cedolare secca del 10% per le unità immobiliari abitative situate in Comuni ad alta densità abitativa locate a “canone concordato” con rinuncia agli aggiornamenti istat, prevede espressamente che l’agevolazione, in vigore per le annualità 2014 -2017, vale anche per i fabbricati locati a società cooperative o altri enti senza scopo di lucro purchè sublocati a studenti universitari. Ai fini delle imposte comunali (IMU e TASI) l’Ente impositore, ha piena autonomia regolamentare riguardo alla concessione di eventuali agevolazioni, detrazioni e /o aliquote ridotte per talune fattispecie, quindi nell’ambito di tali tributi valgono soltanto le agevolazioni specifiche previste e deliberate dal Comune. Si sottolinea però che quella prospettata è una interpretazione prospettata unilateralmente dall’Ufficio Tributi del Comune in quanto la disposizione che prevede l’aliquota agevolata del 7,6 per mille non dice nulla sul caso concreto ma parla solo di unità immobiliari locate a… studenti universitari, l’obiezione che pone l’Ufficio è quindi che si deve trattare di locazione diretta e non di sublocazione. Si attende in futuro una rivisitazione della disciplina comunale o una pronuncia giurisprudenziale in un eventuale contenzioso, per il momento è più prudente adeguarsi alle raccomandazioni dell’Ufficio Tributi.

 

A cura della Commissione Studi “I.V.A. e Imposte indirette diverse dall'IVA” dell’ODCEC di Bologna.

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