Irpef, modello unico 2015 PF: ecco quando versare il secondo acconto

Il commercialista risponde. A cura della Commissione Studi ‘Imposte dirette’ dell’Odcec di Bologna

Bologna, 14 novembre 2015 - Buongiorno, a settembre ho presentato il modello Unico 2015 PF. Come e quando dovrò pagare il secondo acconto? Grazie

L. R.

 

Risposta a cura della Commissione Studi ‘Imposte dirette’ dell’Odec di Bologna

Come avviene annualmente, entro il prossimo 30 novembre, i contribuenti interessati dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti 2015. Tutti coloro che hanno presentato il modello Unico 2015 per i redditi del 2014 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d’imposta; occorre verificare se l’acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione. Devono pagare l’acconto Irpef i soggetti che hanno presentato il modello Unico 2015 PF con l’indicazione al rigo RN34 di un importo superiore a 52 euro, ovvero che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

Si ricorda che diversamente dall’acconto versato a giugno 2015, che poteva essere versato in forma rateizzata, gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap e contributi previdenziali) in scadenza entro il prossimo 30 novembre non possono essere rateizzati e devono essere versati in un’unica soluzione.

L’acconto Irpef può essere determinato in due modi: 1) Col metodo storico il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2014), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dal modello Unico. Occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato nel rigo RN34 del modello Unico 2015 PF. 2) Col metodo previsionale ai fini del calcolo si utilizza come riferimento l’imposta dovuta per l’anno in corso (2015), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell’anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d’imposta spettanti.

Occorre assumere il 100% di tale imposta. Si ricorda infine che l’articolo 11, comma 18, DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento». In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti si applicano: 1) la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo; 2) gli interessi di mora. Si evidenzia, comunque che sarà possibile regolarizzare il versamento applicando il ravvedimento operoso. 

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