Bologna, 27 aprile 2016 - Gentile Dottore, sono Interessata ad aprire la partita iva e volevo capire alcune casistiche particolari per aprirla nel regime dei minimi.
Risposta a cura della Commissione Studi “Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non Profit - Sottocommissione Pubblica Utilità e Sociale” dell’ODCEC di Bologna
La legge di Stabilità 2015 ha introdotto, a partire dall’anno 2016, il cosiddetto “regime forfetario” che sarà l’unico regime agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale.
Il regime, naturale per chi possiede i requisiti di ingresso, si sostanzia nella determinazione forfettaria del reddito, applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata. L’importo così ottenuto viene tassato con un’imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap. Viene così superata l’impostazione dei precedenti regimi agevolati, nei quali l’imposta dovuta era calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza tra ricavi e costi.
In caso di inizio di una nuova attività anziché l’aliquota del 15% si applicherà il 5% per i primi 5 anni.
Esempio: ricavi per attività professionali € 15.000 x (relativo coefficiente di redditività) 78% = 11.700 x 5% (primo anno) = € 585.
Il regime forfettario può essere applicato se contemporaneamente nell’anno precedente:
- sono stati conseguiti ricavi o percepiti compensi annui non superiori ai limiti di ricavi e compensi abbinati all'attività esercitata;
- sono state sostenute spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro;
- sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati, non superiori ad euro 30.000.
Accanto alla tassazione agevolata, l’applicazione del regime consente una forte semplificazione degli adempimenti e la riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS.
La perdita di uno dei requisiti d’accesso, oppure la verifica di una condizione ostativa all’applicazione del regime, determina la fuoriuscita dallo stesso a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
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