Giovedì 2 Maggio 2024

La ristrutturazione dell'appartamento e le detrazioni

La rubrica 'Il commercialista risponde'

Il Commercialista Risponde

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Per la ristrutturazione del mio appartamento ho scelto le ditte che avrebbero eseguito i lavori, ma per alcune ho dimenticato di trasmettere la comunicazione all’Asl. Rischio di perdere le detrazioni previste?

Sulla base delle disposizioni in tema di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, D.P.R. 917/1986; art. 16, D.L. 63/2013; art. 1 comma 47, L. 190/2014, legge di stabilità 2015) occorre inviare alla Asl competente per territorio, preventivamente all’inizio dei lavori, una raccomandata con ricevuta  di ritorno con le seguenti informazioni: ubicazione dei lavori, dati del committente, natura delle opere oggetto di intervento, data di inizio lavori, imprese esecutrici e assunzione di responsabilità delle rispettive imprese sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. Ai sensi dell’art. 99, D.Lgs 81/2008, la comunicazione è necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese. L’art. 90 commi 3 e 11, D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che non vi sia obbligo di comunicazione all’Asl quando l’importo dei lavori è inferiore a 100mila euro, anche in presenza di più imprese. Alle stesse conclusioni si ritiene possa giungersi per usufruire delle detrazioni del 50%. Pertanto, se l’importo delle ristrutturazioni non supera i 100mila euro, non sorge alcun problema per l’omessa comunicazione. Oltre i 100mila euro la comunicazione sarebbe necessaria  per usufruire delle detrazioni. Nel caso di specie è possibile usufruire della sanatoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012 che stabilisce che in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire dei benefici fiscali previsti il contribuente può presentare le comunicazioni obbligatorie anche tardivamente a condizione che: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme, effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, versi contestualmente la sanzione minima di euro 258 mediante F24 (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997), la violazione non sia stata ancora constatata o comunque non siano ancora state avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Nel caso in cui la sanatoria non venisse effettuata, le spese relative alle ditte individuali oggetto di omessa comunicazione all’Asl, sempre che si tratti di lavori superiori a 100mila euro, non sarebbero detraibili.

A cura della commissione studi ‘imposte dirette’ dell’Odcec di Bologna