Civita Park, palas e Anticorruzione. "Impossibile cambiare gli accordi"

Civitanova, la lettera del Comune a Cantone: normativa rispettata

Raffaele Cantone, presidente Anac

Raffaele Cantone, presidente Anac

Civitanova, 26 maggio 2016 - Lettera dell’Autorità nazionale anticorruzione al Comune sul caso Civita Park, ecco le controdeduzioni firmate dal sindaco Corvatta e dal segretario generale Piergiuseppe Mariotti. Le risposte ai chiarimenti chiesti dall’Anac sull’operazione, ma anche presa di distanza dalle passate giunte che hanno firmato nel 2007 la convenzione madre della Civita Park, il tutto con una nota di «disappunto per le modalità di conduzione della pratica e non condivisione delle conclusioni».

«Si riscontra ‘confusione’ tra diversi soggetti, ruoli e responsabilità – scrivono Corvatta e Mariotti – dal momento che chi ha sottoscritto la convenzione del 2007 da cui origina la vicenda, cioè gli stessi consiglieri che hanno presentato l’esposto (il centro destra ndr), sarebbero i diretti destinatari della normativa che obbliga ad applicare il codice degli appalti per le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, della variante in zona tecnico distributiva, di valore superiore alla soglia comunitaria. La posizione di costoro non va confusa con chi, nel 2013, ha gestito la vicenda con opere in gran parte realizzate e ha solo modificato una parte di quelle previste, peraltro con una spesa inferiore alle soglie comunitarie. Inoltre, fiera e palasport, approvate dalla giunta Corvatta non sono opere di urbanizzazione, dunque verrebbe meno l’intero presupposto delle contestazioni mosse».

Tra le censure mosse dall’Anac, la concessione trentennale della gestione del Palas ai costruttori «da considerarsi – è la risposta – una forma di pagamento al fine di compensare il maggiore esborso richiesto alla ditta per costruire il palazzetto». Altro aspetto contestato, la fidejussione garantita dal Comune per il mutuo acquisito dal privato per realizzare il Palas, «in perfetta conformità – ribattono – al Testo unico degli enti locali, perché destinata a garantire un’opera di proprietà comunale».

Definita poi «una scelta obbligata» la condotta del Comune nel 2013, sulla base della convenzione datata 2007, e viene citata una recente sentenza del Tar Lombardia, per ribadire che «il Comune non poteva apportare modifiche unilaterali alla convenzione, ma solo valersi del recesso dagli accordi, con tutte le spese di indennizzo che ne sarebbero conseguite». Ricorda infine Corvatta all’Anac «che per due volte abbiano chiesto di essere ascoltati, ma non è mai stata convocata un’audizione che sarebbe risultata utile a chiarire ulteriormente la dinamica e la legittimità delle scelte adottate».