Bologna - Le modifiche alla «disciplina del condominio negli edifici» messe in atto con l’entrata in vigore — il 18 giugno 2013 — della legge 11 dicembre 2012, n. 220 , nei punti che riguardano esclusivamente l’amministratore, sono tante e importanti. La prima novità riguarda la convocazione dell’assemblea, come si legge nel rivisto articolo 1120 del codice civile: «L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino».

Nell'articolo 1129 del codice civile denominato «Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore» c’è una delle parti più importanti di questa riforma. Ora è obbligatorio procedere alla nomina di un amministratore quando i condomini sono più di otto (in precedenza era quattro). L’amministratore — la cui durata dell’incarico è di un anno e appena nominato deve specificare il compenso per la sua attività — è anche tenuto a comunicare i propri dati professionali e personali, così come deve affiggerli nell’accesso del condominio (prima questo passaggio non era contemplato) e, per una maggiore trasparenza, far sapere «il locale ove si trovano i registri nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata». Inoltre l’amministratore, subordinato dall’assemblea, è tenuto a presentare ai condomini «una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato».
 

Nasce (sempre inteso nel senso che viene messo per iscritto), inoltre, il conto corrente del condominio: «C’è l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi in un conto intestato al condominio e ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». Alla cessazione dell’incarico l’amministratore deve consegnare tutta la documentazione sui condomini che possiede.

Un altro punto decisivo è la «riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio». In precedenza l’amministratore, nel caso il proprietario moroso non avesse saldato i suoi debiti, si poteva rivalere sugli altri condomini. Se anche questa modalità non fosse andata a buon fine, l’amministratore è tenuto a dare ai fornitori i dati personali dei condomini così da poter riscuotere direttamente gli ammanchi. «In caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre — viene specificato nell’art. 63 — l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato». In precedenza veniva spiegato come l’amministratore legalmente, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, potesse solo ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
 

«L’amministratore — si legge nell’articolo 1131 del codice — ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro condomini sia contro terzi». Tra le attribuzioni (art. 1135), è specificato che «l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne prima all’assemblea».

di Alessandro Belardetti

 

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