Bologna - La riforma del condominio ha posto una netta linea di demarcazione attorno alla figura dell’amministratore, spiegando — finalmente — anche i suoi obblighi e, soprattutto, quando e perché può venire sia nominato che revocato dal suo incarico.
 

Gli articoli che approfondisce la questione sono i rivisti 1129 c.c e il 71 bis c.c. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che «hanno il godimento dei diritti civili», poi «coloro che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione» e che non hanno subito una condanna penale non inferiore a due anni. Anche chi «è stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» non può intraprendere la strada della gestione di condominio. Poi l’elenco prosegue: divieto pure per chi «è stato interdetto o inabilitato», «chi è annotato nell’elenco dei protesti cambiari», «chi non ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

Poi c'è il capitolo della formazione, che merita un discorso più corposo. L’aggiornamento e l’educazione all’attività di amministratore diventano ora centrali: è necessario infatti frequentare «un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Ora, inoltre, è stato ufficializzato che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche «società e in tal caso i requisiti dai soci, dagli amministratori e dai dipendenti della società. Ovviamente la perdita delle caratteristiche dei punti precedentemente descritti comporta la revoca dell’incarico dell’amministratore: ciascun copndomino può convocare l’assemblea per nominare una nuova figura idonea allo svolgimento del lavoro. Infine, si legge che «a quanti hanno svolto attività di amministratori per almeno un anno, nell’arco di tre anni precedenti l’entrata in vigore della nuova riforma, è consentito lo svolgimento dell’attività anche in mancanza del diploma di scuola superiore e della formazione iniziale, salvo seguire obbligatoriamente un corso periodico di aggiornamento».

La revoca dell’amministratore «può essere deliberata — dice il rivisto articolo 1129 c.c. — in ogni momento dall’assemblea oppure decisa dai giudici sul ricorso di ciascun condomino, se non rende il conto della gestione ovvero in caso di gravi irregolarità.

Ecco la lista delle otto gravi irregolarità per cui l’amministratore può decadere:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, amministrativi e le deliberazioni dell’assemblea

3) la mancata apertura del conto del condominio

4) la gestione con modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini

5) l’aver consentito per un credito insoddisfatto alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei condomini

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare l’azione e l’esecuzione coattiva

7) l’inottemperanza ai doveri di tenuta dei registri del condominio e

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati.
 

di Alessandro Belardetti

 

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