Bologna, dicembre 2013 - Ai sensi del nuovo art. 1138 cod. civ. «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Ciò appare chiaro per i regolamenti condominiali sorti dopo il 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della nuova normativa.

Sussistono viceversa dubbi sulla valenza o meno di tale nuova norma per i regolamenti condominiali sorti prima del 18 giugno 2013, in particolar modo quelli aventi natura contrattuale, per essere stati approvati all’unanimità dei condomini o inseriti nei rogiti di acquisto, la cui modifica necessiterebbe del consenso unanime.
 

I primi commentatori della Legge di Riforma hanno optato per un’interpretazione restrittiva della nuova norma sulla base del principio generale di irretroattività leggi, disconoscendone l’applicabilità ai regolamenti condominiali contrattuali preesistenti e arrivando a sostenere che la norma di divieto sarebbe altresì derogabile ai sensi dello stesso art. 1138 c. c. anche per i nuovi regolamenti che vengano approvati all’unanimità dei Condomini. Tale tesi restrittiva non tiene però conto della valorizzazione del rapporto uomo-animale già affermatosi a livello europeo e nazionale (Convenzione Strasburgo 13/11/1987 ratificata con L. 201/2010, L. 281/2001 in materia di animali di affezione e L. 189/2004 contro l’«animalicidio» e Codice Turismo D. Lgs. 79/2011 per l’accesso ai pubblici esercizi e luoghi aperti al pubblico e art. 31 L.120/2010 cod. Strada). È evidente quanto ampio sia oramai il riconoscimento normativo del rapporto uomo-animale e quanto esso costituisca interesse primario ex art. 2 Costituzione.


Non si può quindi interpretare il nuovo art. 1138 c. c. prescindendo dal rilievo costituzionale della tutela del rapporto uomo-animale che si estrinseca anche nel diritto alla coabitazione.

Non si tratta di ritenere la nuova norma «retroattiva» incorrendo nel divieto generale di irretroattività delle leggi, bensì di considerare caducate le preesistenti clausole di divieto o limitazione alla detenzione degli animali domestici secondo il principio della «nullità sopravvenuta» da applicarsi ai rapporti destinati ad avere effetti nel tempo, la cui disciplina è assoggettata alla legge vigente al momento in cui tali rapporti si applicano (Cass. Civ. n. 827/1999) o anche sul principio dello «ius superveniens» ove la norma sopravvenuta a rapporto validamente instaurato priva il rapporto stesso della capacità di produrre ulteriori effetti (Cass. n.5052/2001).
 

In ogni caso, il risultato al quale si giunge è il medesimo, ovvero l’operatività del nuovo art. 1138 c. c. sia per i regolamenti condominiali futuri sia per quelli preesistenti, anche se approvati o accettati all’unanimità dei condomini.

Infine, la tesi della presunta derogabilità all’unanimità del nuovo art. 1138 c. c. non può essere condivisa poiché consentirla svierebbe e contrasterebbe lo scopo e la funzione del nuovo dettato normativo di tutela del rapporto uomo-animale, senza considerare che il principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c. c. già tutela gli altri condomini dalle eventuali molestie da parte degli animali presenti nel condominio ben potendosi prevedere nei regolamenti condominiali sanzioni pecuniarie progressive (da 200 sino a 800 euro) secondo il nuovo art. 70 Disp. Att. c.c..

Vittorio Sardini, avvocato

 

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