Bologna - AVVOCATO Valentina Frediani, l’Art. 1122 - ter c.c. della nuova legge riguarda la possibilità di installare un impianto di videosorveglianza condominiale. Prima non era possibile?
«L’art 1122 ter c.c. va a coprire un vuoto legislative del nostro ordinamento. Prima della riforma, non sussistevano norme di rifermento, e la materia era soggetta a varie interpretazioni giurisprudenziali. Si evidenza infatti che prima della Legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, non era chiaro quale fosse la maggioranza necessaria per approvare l’installazione di un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni del condominio e chi dovesse partecipare alla delibera, ovvero i comproprietari e/o conduttori».

Quale maggioranza serve in assemblea per poterlo installare?
«Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1222 ter, per l’istallazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, è necessario che la relativa delibera sia approvata dall’assemblea secondo la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 cc., ovvero: con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500/1000)».

Appena approvata la delibera che tipo di procedure vanno seguite sotto il profilo della privacy?
«Come richiede il D. Lgs. 196/2003, è necessario che il condominio proceda ad informare i soggetti interessati della presenza dell’impianto di videosorveglianza, prima che essi entrino nel raggio di ripresa delle telecamere, attraverso un’apposita cartellonistica, visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in modo da risultare leggibile durante le ore notturne, qualora l’impianto funzioni durante la notte. I dati inoltre dovranno essere protetti ‘con idonee e preventive misure di sicurezza’, il tutto al fine di ridurre ‘al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice)’. Per questo oltre alla cartellonistica ed informativa, dovranno essere poste in essere tutte le misure minime per la tutela delle immagini registrate. Oltre a ciò si dovrà provvedere alla nomina degli incaricati per la visualizzazione delle immagini. Si evidenzia di porre particolare attenzione qualora sia presente un servizio di portineria, al fine di rispettare la normativa in ambito di statuto dei lavoratori».

Quali sono le caratteristiche dell’impianto da installare?
«Le telecamere, in primis, dovranno riprendere esclusivamente le aree comuni di proprietà del condominio; il monitor del sistema di videosorveglianza dovrà essere posizionato in appositi locali, ove potranno aver accesso soltanto gli incaricati, i quali, in caso di registrazioni delle immagini, saranno i soli autorizzati a visionare le immagini accedendo al server mediante password. Il server dovrà essere posto in un locale protetto, accessibile solo dagli incaricati».

Dove vanno conservate le immagini? Per quanto tempo?
«Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza saranno conservate nel server del sistema. Il periodo di conservazione previsto normalmente dal Garante è di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria».

Bisogna informare le persone in transito nel condominio sulla presenza di telecamere? Se sì come?
«È necessario informare i soggetti in transito presso le aree comuni del condominio mediante una specifica cartellonistica, da posizionare prima dell’accesso al campo visivo di ripresa».

Ci sono altre particolari precauzioni da prendere?
«È opportuno mettere a disposizione dei soggetti in transito un’informativa completa riportante tutte le indicazioni che esplicitamente la legge richiede siano comunicate all’interessato ovvero al soggetto ripreso».

E’ possibile installare impianti di video sorveglianza privati e per scopi personali? Se sì serve una delibera condominiale?
«Sì, il singolo condomino ha la facoltà di installare un sistema di videosorveglianza senza delibere condominiali purchè non riprenda luoghi condivisi; tuttavia il titolare non dovrà comunicare sistematicamente né diffondere i dati registrati, e comunque dovrà adottare cautele a tutela dei terzi, al fine di non incorrere nel reato di interferenza illecita nella vita privata ex art. 615 bis». 

 

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