Sono toccate a chi ha fatto ricorso e nel frattempo non ha comunicato le generalità
di Francesca Miccoli
Forlì, 13 gennaio 2011 - UN'ULTERIORE tegola si abbatte sulle vittime dell’autovelox di Villa Rovere. In questi giorni i primi tra i numerosissimi automobilisti immortalati dall’occhietto elettronico stanno ricevendo un’altra indesiderata cartolina verde. Una nuova contravvenzione? Una maggiorazione della precedente? Diversi gli interrogativi che assalgono la mente dei guidatori, comprensibilmente spaesati nella giungla dei codici. Claudio Aldini, pioniere tra gli stangati del dispositivo mangiasoldi, ieri si è visto recapitare tre nuovi verbali con tre sanzioni da 283 euro per la mancata comunicazione delle generalità di chi era al volante al momento del superamento del limite di velocità.
Un obbligo da assolvere entro trenta giorni dalla ricezione della prima sanzione. Solo in seguito a tale dichiarazione la polizia potrà infatti procedere alla sottrazione di punti, in questo caso tre, sulla patente.
Ad aggrovigliare ulteriormente la matassa il fatto che la quasi totalità dei multati ha inoltrato ricorso al giudice di pace per ottenere l’annullamento della prima contravvenzione. Come dovranno comportarsi ora gli automobilisti sanzionati? Abbiamo chiesto un chiarimento all’avvocato Laerte Cenni, legale del foro di Ravenna, già contattato da Aldini per verificare l’esistenza dei presupposti per l’esercizio di una class action.
Avvocato una nuova beffa per le vittime dell’autovelox di Villa Rovere. Malgrado l’inoltro del ricorso al giudice di pace, i primi automobilisti multati hanno subito un ulteriore aggravio economico.
«Non si tratta di una maggiorazione della prima contravvenzione ma di una sanzione ulteriore. Nello specifico è stato violato l’articolo 126 bis del codice della strada. Il proprietario del veicolo è tenuto comunque a comunicare le generalità di chi era al volante a prescindere dall’inoltro del ricorso. L’istanza già presentata all’organo monocratico può infatti comportare la sospensione degli obblighi relativi al primo provvedimento sanzionatorio e cioè quello relativo al superamento del limite di velocità e non al secondo».
A questo punto come deve comportarsi l’automobilista che si è visto recapitare una nuova contravvenzione
«Può inoltrare al giudice di pace un ulteriore ricorso, che procederà in maniera autonoma rispetto al primo. La notifica di questi nuovi verbali di accertamento non fa altro che inasprire il contenzioso e costringerà i ricorrenti a nuove azioni giudiziarie. Valuteremo anche alla luce di tale comportamento dell’amministrazione, la possibilità di intraprendere una class action a tutela degli utenti della strada».
Francesca Miccoli