Fiastra, ecco il decreto Salva Peppina. "Può tornare nella sua casetta"

La 95enne non sta bene, è necessario accelerare l’iter attuativo

Peppina si sposta nel container insieme ai familiari

Peppina si sposta nel container insieme ai familiari

Macerata, 15 novembre 2017 - Arriva la norma Salva Peppina, nella forma di emendamento al decreto fiscale, in via di approvazione: un emendamento che riordina la legislazione in materia. Giuseppa Fattori (per tutti Peppina), che compirà 95 anni domenica della prossima settimana, vive in un minuscolo container nella frazione di San Martino di Fiastra (Macerata), a due passi dall’abitazione inagibile, dopo che si è vista costretta a lasciare la casetta di legno che le figlie hanno fatto costruire per lei e che è stata dichiarata abusiva. «Questa norma era quello che avevamo chiesto – dice la figlia, Gabriella Turchetti –, speriamo che non ci siano inghippi e che mia madre possa tornare al più presto nella casetta.

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Le sue condizioni di salute sono peggiorate, non può più stare nel container, lo ha rilevato anche il cardiologo in una visita recente. Abbiamo provato a convincerla a trasferirsi da noi, ma lei non ci pensa nemmeno, almeno finché non nevica. La neve proprio non la sopporta». Peppina vuole restare dove è sempre stata, nel paesino in cui è arrivata da giovane sposa 75 anni fa. «Da qui mi porteranno via solo da morta» aveva detto l’anziana. Con la norma ad hoc, che sarà approvata con il decreto fiscale entro il 15 dicembre, salta l’obbligo di rimozione degli immobili temporanei entro 90 giorni e viene consentita l’attività edilizia libera agli immobili costruiti nelle zone colpite dal terremoto privi di titolo abilitativo.

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La rimozione non dovrà più avvenire entro tre mesi, ma solo una volta ultimati i lavori di ricostruzione o all’assegnazione delle soluzioni abitative d’emergenza, cioè le casette. «Va bene per noi demolire la casetta di legno una volta che l’abitazione originaria sarà stata ricostruita», specifica Turchetti. La norma si riferisce alle situazioni di chi abbia realizzato in proprio edifici provvisori su aree di sua proprietà. Esclusa ogni ipotesi di sanatoria di interventi abusivi, «si è optato per una soluzione incentrata sulla possibilità di avvalersi degli strumenti ordinari purché ne sussistano i presupposti di legge – si legge nel testo – e ricorrano ulteriori condizioni quali l’edificabilità dell’area, l’oggettiva indisponibilità di altra abitazione per il richiedente nello stesso Comune, la non eccedenza della volumetria realizzata rispetto a quella dell’edificio distrutto o danneggiato. L’unica deroga espressa riguarda i pareri paesaggistici e ambientali che potranno essere rilasciati ex post anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa ordinaria, sempre a condizione del superamento del giudizio di compatilità paesaggistica e ambientale».