Modena, professore accusato di doppio lavoro: "Chiarirò"

Secondo le indagini della Finanza, faceva il promotore finanziario durante i permessi per la legge 104. In primo grado dovrà risarcire somme che supererebbero il milione di euro

Guardia di Finanza in una foto d'archivio Spf

Guardia di Finanza in una foto d'archivio Spf

Modena, 19 febbraio 2018 - "Posso solo dire che ricorreremo in appello e che ci sono molti dati inesatti; una ricostruzione di parte insomma. Nella sentenza si chiede solo la restituzione delle cifre relative alla durata del viaggio all’estero, circa otto giorni. La sentenza di primo grado non fa riferimento alla legge 104 se non, appunto, in occasione di quel viaggio». Così il professore del liceo scientifico Tassoni che, durante i periodi di assenza dal lavoro per la fruizione di permessi legati alla legge 104, ovvero per assistere una persona bisognosa, si dedicava in realtà - secondo le indagini svolte dalla finanza - alla sua attività di promotore finanziario per un Istituto di credito di rilievo nazionale.

Attività considerata incompatibile con lo status di pubblico dipendente. In sostanza l’uomo, pur essendosi assentato due anni dall’insegnamento per accudire la madre, continuava a svolgere la sua attività da promotore e nell’arco di 10 anni avrebbe accumulato provvigioni ultramilionarie, che ora potrebbe trovarsi costretto a restituire. 

La guardia di finanza, che ha effettuato le indagini, ha provveduto infatti ad inoltrare apposita segnalazione al dipartimento della funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, per il recupero delle somme, che supererebbero il milione di euro. La sentenza di primo grado, però, fa riferimento in particolare ad un viaggio premio effettuato dall’uomo in medio Oriente durante il quale – secondo gli accertamenti delle fiamme gialle – si assentava dalla scuola pubblica proprio a seguito di un permesso retribuito e appositamente chiesto ed ottenuto per prestare assistenza alla madre.  Assistenza che ovviamente non è stata prestata.

La vicenda  è emersa a seguito delle attività di contrasto delle fiamme gialle, volte ad individuare eventuali situazioni di abuso proprio in tema di assistenza alle persone bisognose e permessi ottenuti a tale scopo. E qui è emersa la posizione del docente che, secondo gli accertamenti, aveva maturato oltre due anni di assenza dalla scuola, giustificata dalla dichiarata necessità di assistere un congiunto bisognevole di assistenza, senza che ciò gli impedisse di esercitare, contestualmente, un “secondo lavoro”, organizzato in forma d’impresa, in violazione delle norme sul pubblico impiego. Quest’ultime, infatti, al fine di salvaguardare i doveri di diligenza e di fedeltà all’Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente, vietano tassativamente allo stesso l’esercizio, tra le altre, delle attività di natura commerciale, giudicate incompatibili con le funzioni svolte.

Contestualmente le fiamme gialle avevano scoperto come l’insegnante - visti gli ottimi risultati raggiunti - fosse stato gratificato dall’istituto di credito, per il quale lavorava da lungo tempo, anche con un viaggio premio in Medio Oriente. Vacanza effettuata durante un permesso dalla scuola. «La sentenza fa riferimento solo al periodo in cui sono andato in vacanza – afferma il professore – quindi dovrei restituire le somme relative ad otto giorni. E attraverso il mio legale abbiamo già preparato il ricorso in appello». 

La guardia di finanza fa presente però come l’attività svolta dal professore, ovvero il promotore finanziario, vista la normativa di riferimento, risulta incompatibile con lo status di pubblico dipendente anche perché potenzialmente generatrice di situazioni di conflitto d’interessi.