2009-07-18
IL GUP Cecilia Calandra ha escluso l’aggravante dell’ingente quantitativo, ha ritenuto le attenuanti generiche in grado di ‘annullare’ la recidiva; quindi, di fronte alla richiesta di una pena detentiva di 6 anni avanzata dal pm Daniele Barberini, ha deciso di condannare Roberto Verde a 4 anni e mezzo di carcere. Entro cinque giorni deciderà se accogliere la richiesta della difesa di far scontare la pena ai ‘domiciliari’. Il pm ha espresso parere contrario a questa richiesta. Roberto Verde era assistito dagli avvocato Carlo Alberto Zaina di Rimini e Sandra Vannucci di Ravenna. Si è conclusa così, con il processo a rito abbreviato, la vicenda giudiziaria dell’autotrasportatore originario di Fusignano (42 anni) arrestato il 23 settembre 2008 per coltivazione di sostanze stupefacenti, canapa indiana per la precisione. Quella mattina i carabinieri del Norm della Compagnia di Lugo, insieme ai colleghi della stazione di Villanova di Bagnacavallo che avevano avuto per primi la segnalazione di una possibile ‘coltivazione’ di fumo, trovarono nella serra di Roberto Verdi 89 piante di canapa indiana notevolmente sviluppate (nella foto), alcune era alte fino a 4 metri e mezzo, per un peso complessivo di circa duecento chili. Una serra sistemata per consentire una rapida crescita delle piante, quasi come nel film ‘L’erba di Grace’ che racconta della rigogliosa coltura idroponica di marijuana di una vedova della Cornovaglia, Grace appunto.

DURANTE l’udienza di convalida il pubblico ministero Barberini chiese la misura della custodia cautelare in carcere; il quarantaduenne aveva un precedente. Era stato infatti arrestato dai carabinieri nel febbraio 2006 per detenione di sostanze stupefacenti, marijuana in quel caso. Quasi un anno dopo, in dicembre, patteggiò davanti al giudice Piero Messini D’Agostini una pena di un anno e mezzo di reclusione, con la sospensione condizionale. Poi fu rimesso in libertà. Su questa ‘base’ in settembre il gip aveva concesso la misura restrittiva e Roberto Verde è rimasto in carcere fino all’udienza di ieri mattina. Come si diceva, la recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e, quindi, non è stata considerata.