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Omicidio di via Ficocle,
Valpiani ricorre in Cassazione
dopo la conferma dell'ergastolo

Si avvicina l'ultimo round, l'ultima speranza di veder cancellato quel carcere a vita che due livelli giurisdizionali hanno già 'scritto'. Davide Valpiani è stato condannato per l'assassinio di Vincenzo Di Rosa, il cui corpo fu trovato la mattina del 4 agosto 2005

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Davide Valpiani (Zani)
Davide Valpiani (Zani)

 Ravenna, 6 aprile 2010 - Omicidio di via Ficocle, si va all’ultimo atto, il giudizio di legittimità sull’operato dei giudici di Ravenna e di Bologna. I difensori di Davide Valpiani, gli avvocati Gianluca Alni e Carlo Alberto Zaina hanno infatti depositato il ricorso in Cassazione contro la conferma della condanna all’ergastolo ‘firmata’ il 19 novembre dai giudici della Corte d’Assise d’appello di Bologna. La Suprema Corte dovrà fissare l’udienza entro il 19 novembre prossimo, pena la decadenza della custodia cautelare in carcere per l’imputato.


Per Valpiani si tratterà dell’ultima speranza di veder cancellato quel carcere a vita che due livelli giurisdizionali, in primo e in secondo grado, hanno già scritto con motivazioni che vanno dalle 295 pagine della sentenza della Corte d’Assise di Ravenna (estensore Piero Messini D’Agostini) alle 54 dei giudici felsinei (estensore Carlo Maria Zampi). Molto più sbrigativi sono stati i giudici dell’appello, posto che delle 54 pagine solo 41 sono dedicate alle motivazioni della conferma del giudizio di primo grado e che ogni passaggio ricalca in sintesi le argomentazioni della Corte d’Assise facendo propri tutti gli snodi principali: solidità del movente (la riscossione di 800mila euro quale premio di due assicurazione sulla vita di Vincenzo di Rosa), credibilità della testimone dell’omicidio, il trans Linas Lipeika, quadro di indizi gravi, precisi e concordanti acquisiti sia attraverso le indagini — e fra questi le dichiarazioni rese da altre persone informate sui fatti che avevano raccolto le confidenze della Lipeika prima che questa venisse sentita dai carabinieri — sia offerti — è il caso di dirlo — dallo stesso imputato nelle decine di lettere scritte dal carcere all’ex fidanzata Antonella di Rosa, sorella della vittima, ancora l’insussistenza dell’alibi e infine l’assenza di valide piste alternative.


Stretta è la cruna
dell’ago attraverso cui muove un ricorso in Cassazione. Quello di legittimità non è un giudizio di fatto, ma di diritto: alla Suprema Corte si chiede di valutare la corretta osservanza della legge, della logica del ragionamento, e dei principi ordinamentali e giurisprudenziali così come sono stati fatti propri nella motivazione. Il ricorso firmato dagli avvocati Alni e Zaina, in questa obbligata ottica, affronta quindi sei punti principali individuati come altrettanti punti asseritamente discutibili del ragionamento giuridico e dei principi applicati.

1) IN PRIMO luogo i difensori puntano il dito sul principio cardine del processo accusatorio secondo cui la prova si forma in dibattimento nel contraddittorio delle parti e non nel chiuso di un ufficio di polizia. Sotto questo profilo viene contestato il fatto che della principale testimone, Linas Lipeika, i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto aderente a realtà quanto disse nell’ottobre del 2005 davanti a tre pm e non quanto detto invece in Corte d’assise. Là disse di aver riconosciuto al 90 per cento Davide Valpiani quale assassino che sparò un colpo in fronte a Di Rosa la notte del 4 agosto 2005 in via Ficocle, mentre in aula disse: «Non posso dire che l’assassino sia Valpiani, nè l’ho mai detto. Mi imposero di dirlo». Motivano i giudici che Lipeika disse di aver riconosciuto Valpiani a persone a lei vicine e ad altre di cui si fidava in epoca non sospetta, prima dell’interrogatorio davanti ai pm: si sono pertanto avvalsi delle dichiarazioni ‘de relato’ per riaffermare il riconoscimento di Valpiani. E’ giuridicamente corretto?

2) SI FONDA su congetture e non su indizi l’affermazione secondo cui Valpiani, pur non essendo il beneficiario dei premi assicurativi, avrebbe in concreto gestito le somme, posto la sua forte personalità, non tenendo conto — affermano i difensori — degli elementi desunti da intercettazioni in cui Antonella Di Rosa parla di quel denaro (cui solo nell’aprile del 2006 rinuncerà) come di una somma da dividere all’interno della famiglia, padre, madre, figlio.

3) CI SONO passaggi non spiegati nella motivazione relativamente a dati fattuali come la ricerca del complice, la presenza sul luogo dell’omicidio, la sua evaporazione immediata, mentre non sono spiegati i ruoli delle ‘più persone’ presenti sul luogo dell’omicidio di cui ha parlato Lipeika e la loro compatibilità con l’evento (Di Rosa, secondo la ricostruzione processuale sapeva di un ferimento a fini assicurativi, invece a sua insaputa trasformato in omicidio).

4) MANCATA assunzione di prova ritenuta decisiva, ovvero l’esperimento giudiziale per accertare il tempo che si impiega da via Ficocle a raggiungere la pizzeria Il Bigno in centro a Rimini posto che Valpiani entrò nella pizzeria all’1,11 di quella notte e posto che l’ora dell’omicidio è desumibile solo induttivamente in un range di un’ora fra la mezzanotte e l’una e, in tale spazio temporale, secondo i giudici di primo grado, in un più ristretto range fra le 0,30 e le 0.40 (ma per i giudici dell’appello l’orario è indicato sulle 0.30).

5) MANCATO approfondimento della pista alternativa prospettata anche attraverso testimonianze collegata alla asserita vendetta dei protettori di una prostituta romena di cui De Rosa si affermava si fosse invaghito e volesse togliere dalla strada.

6) OMESSO rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio secondo i cardini giurisprudenziali fissati dalla sentenza Franzoni (omicidio di Cogne) sostenendo che proprio i punti prioritariamente indicati — e anche altri — avrebbero impedito il superamento del dubbio ragionevole e quindi imposto l’assoluzione.
Fra gli altri aspetti di non minore interesse evidenziati dai difensori, l’assunzione, da parte dei giudici di appello, di ‘massime di esperienza’ (generalizzazioni che dovrebbero essere del sapere scientifico, ma spesso lo sono solo del senso comune e per questo inaffidabili e che dovrebbero servire a spiegare l’evento) di dubbia correttezza e razionalità. Come ad esempio quella utilizzata dai giudici d’appello secondo cui non rientra in ciò che per lo più accade e quindi suscita stupore il fatto che «in appena venti minuti un soggetto sia entrato in pizzeria, abbia ordinato e mangiato una piazza e sia poi uscito». Per i giudici felsinei Valpiani mangiò in fretta per anticipare il più possibile l’uscita dalla pizzeria e così poter dire — come disse in un primo interrogatorio — che era entrato verso le 0.30 non sapendo di essere stato ripreso da una telecamera all’ingresso, all’1.05.
 

di CARLO RAGGI


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