Ravenna, 20 ottobre 2012 - QUATTRO motivi per sostenere l’illegittimità delle sanzioni accertate a raffica la scorsa estate nei parcheggi retrodunali di Marina di Ravenna dopo l’ordinanza del sindaco Fabrizio Matteucci. Duecentosei euro di sanzione per una sosta vietata, una somma oggettivamente esagerata rispetto alla violazione. Il ricorso l’ha presentato al giudice di pace l’avvocato Gianluca Alni che in questa occasione tutela se stesso essendo lui il ‘trasgressore’ sanzionato la sera del 15 giugno dai carabinieri di Marina. Quattro i motivi del ricorso: il primo è legato al caso concreto (per questo forse non generalizzabile) facendo riferimento al verbale dei carabinieri «redatto su un prestampato nel quale non v’è traccia — si afferma in sintesi — del luogo in cui l’auto era in sosta. Mancano le coordinate essenziali e indispensabili per esercitare il diritto di difesa, non c’è traccia della concessione di riferimento, non è rappresentato come l’auto fosse al di fuori dell’area di pertinenza dello stabilimento».

GLI ALTRI tre motivi sono ben generalizzabili perchè attengono al merito dell’ordinanza sindacale 460 del 2012. Questa prevede che la sosta sia consentita nelle aree «opportunamente segnalate e delimitate a cura dei concessionari». Ebbene «a parte — rileva il legale — che l’ordinqnza demanda a un privato, conferendogli amplissima discrezionalità, la segnalazione e la delimitazione dell’area adibita a parcheggio», nel verbale «risulta del tutto mancante la descrizione di quali segnali si fosse dotato il concessionario e se tale segnalazione fosse idonea e sufficiente da potersi considerare ‘ben individuabile’» come area di parcheggio, come indica l’ordinanza. Ancora, l’avvocato Alni punta alla illegittimità della stessa ordinanza del sindaco (non più a quella del singolo verbale) laddove «demanda al privato concessionario l’onere di segnalare e delimitare le zone in cui la sosta è autorizzata. E questo per violazione del «principio di uguaglianza in quanto l’ordinanza crea un’evidente situazione di disuguaglianza fra i cittadini, ovvero fra coloro che parcheggiano dietro a un bagno il cui gestore ha provveduto in modo diligente a delimitare le aree e invece chi frequenta quei bagni il cui gestore non si è comportato in modo altrettanto diligente».

IL QUARTO motivo del ricorso punta sull’errato riferimento all’articolo 1161 del codice della navigazione che punisce con la sanzione di 206 euro chi «arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo». L’avvocato Alni correttamente spiega che il concetto di «occupazione arbitraria» è cosa ben diversa da una sosta «temporanea e limitata nel tempo» su un’area di pertinenza degli stabilimenti balneari. Nel ricorso si individua quindi l’articolo 1174 del codice della navigazione quello più corretto eventualmente da applicare che sanziona con 51 euro la «circolazione in ambito demaniale».

Carlo Raggi