Ravenna, 22 marzo - IL GIUDICE di pace Gianfranco Santini Saturni ha annullato il verbale con cui il 15 giugno di un anno fa venne contestata la violazione della nuova regolamentazione della sosta nei parcheggi dei bagni a Marina di Ravenna. Il ricorso era stato presentato dall’avvocato Gianluca Alni (che era anche il sanzionato: 206 euro). Nella stessa udienza il giudice ha analogamente deciso in riferimento a un altro ricorso i cui motivi erano sostanzialmente gli stessi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in un secondo momento (attualmente, tanto per citare un caso, vengono notificate sentenze riferite a decisioni di un anno e mezzo fa).

PER ORA, quindi, è possibile solo formulare ipotesi sull’argomentazione logico giuridica utilizzata dal giudice per censurare l’operato della pubblica amministrazione, ipotesi che si fondano sullo spessore e rigore di alcuni dei motivi di ricorso. A maggior ragione se si tiene presente che la decisione del giudice è fondata proprio solo sui ricorsi posto che l’iter giurisdizionale si è esaurito in tre udienze, una a dicembre e due a marzo (una delle quali immediatamente rinviata), nel corso delle quali non è stata svolta alcuna istruttoria, se non l’acquisizione da parte del giudice di una sentenza della Cassazione che individua il ruolo fondamentale della cartellonistica verticale.

Fra i 4 motivi (di merito, più uno, discusso oralmente, di forma) prospettati dall’avvocato Alni, il maggior pregio sembra possa attribuirsi da una parte alla «erroneità delle indicazioni contenute nella segnaletica verticale», dall’altra alla «violazione del principio di uguaglianza» laddove l’ordinanza demanda al bagnino «l’onere di segnalare e delimitare le zone in cui la sosta è autorizzata». La cartellonistica verticale apposta un anno fa all’ingresso delle aree in concessione, retrostanti gli stabilimenti balneari, e riservate alla sosta, fa riferimento «all’ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna (sanzione 206 euro)» quando tale ordinanza — rileva Alni — «non contiene alcun riferimento alla sosta» nè «contiene alcuna menzione della sanzione di 206 euro» che infatti è espressione della sanzione riservata dal codice della navigazione a chi «arbitrarimente occupa uno spazio del demanio».

LA DELIBERA regionale si limita a disporre infatti il divieto di transito o sosta nelle aree demaniali «fatto salvo quanto disposto da ordinanza comunale». E’ di tutta evidenza il principio, ribadito dalla Cassazione, che la segnaletica verticale deve consentire all’utente di conoscere con certezza — in questo caso — dove sia possibile sostare in deroga al divieto, indicazione che quella cartellonistica — è stato sostenuto da Alni — non fornisce.

Carlo Raggi