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A PROCESSO

"Mi ha rovinato il volto" e querela il chirurgo estetico

Dopo essersi sottoposta a un trattamento antirughe, si è vista comparire sul viso una serie di granulomi. La donna dice di non aver appreso in anticipo i rischi dell'operazione e ha denunciato il medico modenese

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Chirurghi al lavoro Reggio Emilia, 18 febbraio 2009. «Sono stata molto male. Lavoro in un ufficio pubblico, a contatto con la gente. Avevo un viso rovinato, la gente mi chiedeva cos’hai fatto?Non uscivo più la sera con le amiche, avevo sospeso la palestra. Mi vergognavo». Un intervento estetico sotto accusa. Maria Grazia Simonini, 53 anni, abitante a Rivalta, impiegata comunale, ha querelato per lesioni un chirurgo modenese, A. G., 46 anni: dopo essersi sottoposta tra il 2000 e il 2002 a un trattamento anti rughe in sala operatoria a base di acido ialuronico - i cosiddetti impianti di filler - si è vista comparire sul volto una serie di granulomi che si è poi fatta togliere da un altro medico. Le accuse che la donna lancia contro A.G. sono due: aver sommato tre fillers semipermanenti e un filler permanente «così alternando - si legge nel capo di imputazione - sostanze non adeguate per qualità». E l’altra lamentela della Simonini, emersa ieri alla prima udienza del dibattimento a domanda precisa del giudice Renato Poschi, è di non aver appreso in anticipo dei rischi, seppur rari, che questo tipo di interventi comportava. Il dottor G. deve ancora sottoporsi all’esame in aula. Il processo è monocratico in quanto le lesioni sono state ritenute lievi: periodo di malattia inferiore ai quaranta giorni, dice il capo d’imputazione.

Il difensore del chirurgo modenese, l’avvocato Claretta Canzi di Bologna, nega che l’informazione sui rischi eventuali sia mancata; nel merito, il legale afferma: «Il dottor G. ha iniettato un filler permamente accanto a uno stesso semipermanente somministrato in tre sedute diverse soltanto nella regione zigomatica: non esiste nessuna cartella, nessun certificato che dimostri che il dottor G. ha trattato la fronte. Se l’insorgenza di questo granuloma è avvenuta anche in una regione non trattata dal dottor G. ci si chiede come si possa addebitare una condanna colposa in una zona mai trattata. Ma anche volendo ascoltare la tesi dell’accusa a partire dalla stessa querela della signora Simonini, G. avrebbe trattato la regione frontale solo con il permanente, dunque si tratterebbe non dell’effetto di una sommatoria dei due prodotti ma di una reazione individuale, cioè di un’allergia della signora e non di una colpa medica». Il difensore fa notare che lo stesso pubblico ministero chiese l’archiviazione dopo che l’esame istopatologico sul granuloma della fronte non aveva presentato l’associazione dei due diversi filler. Fu il gup Andrea Santucci a opporsi.

La signora Simonini, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Rosanna Beifiori, ieri ha testimoniato a lungo in aula sulla sua vicenda. Si era rivolta al dottor G. su indicazione di una sua conoscente: il medico, specialista in chirurgia generale, eseguiva interventi di chirurgia estetica al Poliambulatorio San Raffaello a Reggio. «Mi ero appena separata - ha spiegato l’impiegata comunale - volevo un rilancio della mia vita e un miglioramento del mio aspetto. C’erano i segni dell’età, che tutti hanno verso i 45 anni. Mi aveva incuriosito l’acido ialuronico, un prodotto riassorbibile e naturale». E adesso? «Dopo altri cinque interventi con un altro chirurgo a Parma, le cicatrici non si vedono più tanto. Faccio una vita normale, mi è stata restituita la serenità». L’avvocato Beifiori, che l’assiste, osserva: «Illuminante è stata in aula l’illustrazione della perizia svolta in incidente probatorio dalla dottoressa Gloria Popoli: ha infatti evidenziato come non abbia trovato alcuna traccia scritta di acquisizione del consenso informato da parte del dottor G.

Trattandosi di un obbligo, sarà onere del dottor G. dare la prova del contrario. Inoltre la dottoressa Popoli ha ben chiarito che entrambi i prodotti somministrati alla signora Simonini avevano una componente sintetica: e anche laddove non vi fosse stata sovrapposizione dei due tipi di sostanza si sarebbe potuta determinare una reazione granulomatosa». L’avvocato Beifiori torna sull’acquisizione del consenso informato: «La giurisprudenza in materia di consenso informato è particolarmente rigorosa laddove si tratti di interventi di natura estetica: trattandosi infatti di interventi non finalizzati al trattamento di patologie ma unicamente a scopi voluttuari, è ancora più incisiva l’importanza della più ampia informazione da parte del medico sulle possibili conseguenze». La signora Simonini chiede un risarcimento per il danno morale subito e per la cifra che ha dovuto sborsare per pagare il chirurgo che le ha tolto i granulomi.
 










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