"Slittamento assunzioni a causa della gravidanza? Sarebbe un fatto grave"

"Se dovesse trovare conferma quanto segnalato dalla SLC CGIL Marche in merito allo slittamento delle assunzioni delle lavoratrici presso le Poste Italiane a causa dello stato di gravidanza, ci troveremmo di fronte a un grave caso di discriminazione di genere".

E’ quanto afferma la consigliera di Parità per la Provincia di Ancona Bianca Maria Orciani, ricordando che la discriminazione della lavoratrice gestante costituisce una forma di discriminazione fondata sul genere e tutelata, nello specifico, dall’art. 25, comma 2-bis, del Codice delle Pari Opportunità. Secondo la giurisprudenza europea ed italiana il divieto di discriminazione comprende la fase di accesso al lavoro non diversamente dalla successiva fase di svolgimento del rapporto di lavoro. Al riguardo la consigliera ricorda che "lo stato di gravidanza non costituisce di per sé motivo di impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro. Anzi proprio per evitare che la lavoratrice incinta possa essere oggetto di discriminazione, la stessa non è tenuta a denunciare il proprio stato in sede di assunzione né il datore di lavoro può condurre indagini volte ad accertare l’eventuale stato di gravidanza. Questo significa che una lavoratrice può essere assunta anche all’8° mese di gravidanza fermo restando che fino a tre mesi dopo il parto non potrà svolgere attività lavorativa".

Anche la motivazione legata all’impossibilità delle lavoratrici in gravidanza di essere sottoposte alla prova di guida del motomezzo posta a fondamento della mancataprocrastinata assunzione, secondo la consigliera Orciani "appare pretestuosa laddove risulti accertato che le lavoratrici interessate all’assunzione siano risultate idonee alla guida di tali mezzi in occasione delle precedenti assunzioni a tempo determinato come portalettere e abbiano svolto, in concreto, tale attività, avvalendosi dell’uso dei veicoli".

In conclusione, secondo la consigliera provinciale di Parità, Poste Italiane dovrebbe procedere senza ulteriori ritardi all’assunzione delle lavoratrici in gravidanza collocate utilmente nella graduatoria relativa alla stabilizzazione. Procrastinare l’assunzione appare lesivo del principio di eguaglianza sostanziale in quanto nel privare le lavoratrici di una concreta possibilità assunzione con la perdita dei connessi benefici giuridici ed economici, compromette il loro accesso all’impiego rispetto ai colleghi uomini.