"Così è stato revocato il decreto ingiuntivo"

Sos utenti in soccorso, per la Corte d’Appello la richiesta era illegittima

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La Corte di Appello di Ancona si è pronunciata in favore di un imprenditore ascolano riconoscendo l’illegittimità della richiesta avanzata nei suoi confronti, prima da una banca e poi dalla relativa cessionaria revocando così il decreto ingiuntivo per importi consistenti. Si tratta di una vicenda giudiziaria avviata negli anni scorsi che la Corte di Appello di Ancona ha risolto, segnando un punto a favore di un imprenditore ascolano difeso dall’avvocato Emanuele Argento della Sos Utenti fondata da Gennaro Baccile e nelle Marche rappresentata dal vice presidente nazionale Stefano Cesare Palazzi. Nel 2015 l’ascolano ha citato in giudizio davanti al tribunale di Ascoli la banca con cui aveva un rapporto di conto corrente, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale e per chiedere la restituzione di tutte le somme di denaro versate illegittimamente alla stessa. Il tribunale in prima istanza ha rigettato la richiesta dell’imprenditore che ha fatto ricorso trovando soddisfazione davanti alla Corte d’Appello di Ancona che ha condiviso i principi della Corte di Cassazione e le eccezioni formulate dall’avvocato Argento perché il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione. Per cui, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopperirsi solo se si dimostri (cosa che non si è verificata nel caso in questione) che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione. Pertanto la Corte ha rilevato per carenza di prova il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria e, ritenuta assorbita ogni ulteriore domanda eo eccezione formulate dalle parti nel merito, nonché rigettata ogni domanda istruttoria in quanto ininfluente ai fini del decidere, ha revocato il decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione. "Ci son voluti diversi anni di strenua difesa legale per far emergere la verità e la giustizia" commenta Palazzi.