GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca

Insulti social, animalista ’non punibile’

La condotta tenuta dall’animalista, seppur grave, va ritenuta "non punibile" poiché conseguenza di una "provocazione". E’ la sintesi della sentenza...

La condotta tenuta dall’animalista, seppur grave, va ritenuta "non punibile" poiché conseguenza di una "provocazione". E’ la sintesi della sentenza della Cassazione riguardante un’ascolana ritenuta in primo grado colpevole insieme ad altre due persone di aver diffamato un veterinario di Pescara per una vicenda legata agli animali. Il veterinario parte civile è il dottor Renzo Graziosi, 49enne di Pescara che fu al centro di un’inchiesta a Brescia per cui fu condannato. Un fatto che nasce dai fatti accaduti intorno all’anno 2010 all’allevamento Green Hill 2001. Il veterinario fu anche sospeso dall’albo per sei mesi. Terminata la pena è tornato ad esercitare e un sito animalista di Brescia pubblicò la notizia che venne condivisa da un’ascolana sulla sua pagina Facebook: "Vogliamo farvi vedere il volto di Renzo Graziosi, il veterinario alle dipendenze di Green Hill condannato a soli sei mesi di sospensione dall’esercizio della professione – scrisse la donna pubblicando la foto del medico e aggiungendo che "è responsabile e artefice dell’uccisione di 6.023 cani "difettosi", uccisi fra il 2008 e il 2012: non è stato radiato". Graziosi era stato condannato dal tribunale di Brescia nell’ambito del processo Green Hill, l’allevamento di cani beagle destinati alla sperimentazione scientifica, chiuso a Montichiari nel 2012. L’ascolana fu tra quelli che prese un cucciolo e seguì molto da vicino le vicende riguardanti Green Hill. Nel ricorso in Cassazione l’avvocato difensore Fabio Luzi ha sostenuto che non si trattava di diffamazione ma, al più, di ingiurie, rivendicando il diritto di critica della sua assistita. Per i giudici, invece, la donna "ha utilizzato espressioni inutilmente aggressive della sfera personale del veterinario". Hanno però riconosciuto all’ascolana la provocazione spiegando che "il post diffamatorio costituisce una reazione immediata, poiché correlata al rinnovarsi in lei di un sentimento di rabbia a fronte del fatto ingiusto commesso in precedenza dal veterinario (sanzionato e dal competente ordine professionale e in sede penale), alla notizia che avrebbe ripreso presto l’esercizio della professione". La Cassazione quindi ha considerato la condotta dell’animalista ascolana "non punibile".

Peppe Ercoli