La riduzione del consumo del gas

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di Andrea

Agostini*

Il 6 ottobre il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato un decreto di riduzione dei consumi del gas da riscaldamento. L’accensione degli impianti è ridotta di 1 grado - 19 gradi uso domestico, 17 gradi uso imprese e artigiani -, di 1 ora al giorno e di 2 settimane l’anno – quindi per la quasi totalità dei marchigiani 11 ore giornaliere di consumo nel periodo 8 novembre 7 aprile -. Non siamo in presenza di un razionamento del gas bensì di misure di contenimento del riscaldamento, il cui impatto in termini di riduzione dei consumi è aleatorio. Infatti l’art.2 dedica ai “controlli” diverse righe di pressoché impossibile comprensione circa l’individuazione dei soggetti deputati e nulla quanto alle sanzioni. Invece di dire i controlli sono di competenza di x e la sanzione è y, la norma recita “I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall’autorità competente di cui al punto 3 dell’allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 742013 o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome, nel caso si sia usufruito della clausola di cedevolezza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Quando si dice il burocratese! Comunque compete alla Regione disciplinare accertamenti e ispezioni degli impianti termici degli edifici al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici, nelle Marche affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti e per il resto alle Province (L.R.Marche 2042015 n.19), ma il decreto del Ministro non stanzia risorse e non dispone controlli dedicati, rinviando a quelli già correnti in occasione delle attività di accertamento e ispezione che conosciamo e i cui esiti confluiscono nel libretto impianti termici. In questo contesto più che innanzi a una norma cogente, siamo in presenza di un precetto educativo di consumo etico, una raccomandazione a proprietari di immobili, inquilini, amministratori di condominio, ad un comportamento virtuoso per il bene comune.

*Avvocato