San Benedetto, ruba 32mila euro in ospedale. Dipendente condannata

Tre anni e quattro mesi per la donna. Milani: "Per ora non possiamo licenziarla"

La corsia di un ospedale (foto d'archivio)

La corsia di un ospedale (foto d'archivio)

San Benedetto (Ascoli), 20 marzo 2019 - E' stata condannata dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli per il reato di peculato continuato a tre anni e quattro mesi di reclusione, la dipendente dell’Area vasta 5 che alcuni anni fa ha sottratto denaro dalle casse accettazione dell’ospedale di San Benedetto. La donna, in servizio al Cup del ‘Madonna del Soccorso’, si era impossessata nel giro di qualche mese di circa 32mila euro.

Ad accorgersi dell’ammanco la responsabile delle casse. Per la dipendente, che scoperta ha ammesso di essere stata lei a prendere i soldi e per la quale l’azienda ha ordinato immediatamente il trasferimento in un altro ufficio, il direttore dell’Area vasta 5 ha disposto, ora che c’è stata la sentenza, l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. E’ stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno a favore dell’Asur, costituitasi parte civile, alla quale è riconosciuta una provvisionale di 34.700, 86 euro.

«Con la sentenza – dice il direttore dell’Area vasta 5, Cesare Milani - abbiamo potuto disporre la sospensione della dipendente che decorrerà dal primo aprile. Non possiamo infatti licenziarla prima dell’ultimo grado di giudizio».

In merito alla durata della sospensione l’articolo 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del Comparto sanità prevede infatti che «ove l’azienda o ente proceda all’applicazione della sanzione, la sospensione del dipendente conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali l’azienda o l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa».

Da quanto è emerso, la donna all’epoca dei fatti era affetta da ludopatia. «Ma – continua Milani – non le è stata riconosciuta dal giudice come attenuante. Quando fu scoperto il fatto che aveva sottratto 32 mila euro dalla cassa accettazione fu immediatamente trasferita in un altro ufficio».

Sempre secondo l’articolo 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del Comparto sanità «alla dipendente sospesa saranno corrisposti un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, qualora spettanti».