Ubriaco alla guida provoca incidente ma manca una firma: assolto

Il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia ha assolto un automobilista ascolano di 35 anni accusato di essersi messo alla guida della sua vettura in stato di ebbrezza e di aver provocato un incidente stradale con l’aggravante dell’evento avvenuto nelle ore notturne. L’incidente avvenne il 5 marzo del 2019 ad Ascoli. L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, viaggiava a bordo di un’Audi A3 e intorno alle 22,30 provocò un incidente stradale a Poggio di Bretta, sbattendo contro una casa, ma si allontanò a piedi dal luogo dell’accaduto. I carabinieri lo trovarono poco distante mentre i sanitari del 118 giunti con un’ambulanza gli stavano prestando soccorso. Nell’immediatezza il 35enne si rifiutò di sottoporsi all’esame alcolemico, ma tornò sul luogo del sinistro insieme alla pattuglia. Il prelievo di sangue effettuato successivamente in ospedale per sottoporre l’automobilista ferito alle cure del caso fu utilizzato per verificare anche la presenza di alcol nel sangue e certificò che il tasso era di 2,51 grammilitro di alcol, ben al di sopra del limite di legge. L’elemento che ha portato all’assoluzione dell’imputato sta nel fatto che dagli atti documentali prodotti durante il processo non risulta da alcuna parte che l’ascolano fosse stato informato della facoltà di essere assistito da un avvocato al momento del prelievo, un diritto riconosciuto dalla legge. La firma presente sul modulo di consenso informato è stata per altro disconosciuta dall’imputato.

Il giudice ha disposto allora una perizia calligrafica che ha concluso che la firma presente su quel foglio era "certamente una firma di fantasia" che, pur presentando alcuni elementi di compatibilità e riferibilità alla mano del 35enne "non può essere attribuita con assoluta certezza allo stesso". Il giudice, sollecitato anche dalla difesa dell’imputato, ha sottolineato in sentenza che la Cassazione ha ribadito la più recente giurisprudenza in materia, affermando che "l’avviso è dovuto non solo ove il prelievo sia richiesto ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico allorquando il paziente sia ricoverato presso la struttura sanitaria, ma anche quando sia richiesto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura ai fini di diagnosi e cura".

p. erc.