Compravendite e nuove norme da rispettare

È obbligatorio inserire le modalità di versamento per garantire tracciabilità ed evitare l’elusione fiscale

Dal 2006 è obbligatorio inserire negli atti di trasferimento di beni immobili a titolo oneroso e quindi in particolare di compravendita, redatti o autenticati dal notaio, le modalità di versamento del prezzo. La dichiarazione viene resa congiuntamente sia dalla parte venditrice che dalla parte acquirente. In ogni caso, trattandosi di dichiarazione ai sensi della Legge 4452000, quindi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione mendace è penalmente rilevante.

La finalità principale che ha spinto il legislatore ad introdurre l’obbligo di analitica indicazione delle modalità di pagamento nelle transazioni immobiliari è desumibile in via diretta dal titolo della norma che impone l’obbligo (art. 35 del D.l. 2232006) ed è stata prevista quale una delle numerose misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale relativamente al settore dell’edilizia ed in senso lato dei trasferimenti immobiliari. L’elusione non è riferita al pagamento delle imposte della compravendita, ma alla provenienza dei mezzi di pagamento e loro tracciabilità; la previsione normativa è quindi anche finalizzata a controllare le risorse di reddito del soggetto che investe. Il contenuto della dichiarazione è molto specifico: importo e numero dell’assegno bancario eo circolare, data di emissione, indicazione della banca emittente o traente e, se possibile la filiale; estremi del bonifico bancario (CRO se esistente o comunque il numero che lo identifica) data e banca che lo esegue.

Analoga dichiarazione deve essere resa in relazione ad eventuali conguagli nella permuta o nella divisione di beni immobili.

Devono essere inoltre esplicitate, sempre nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eventuali modalità alternative dell’estinzione dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo, quali ad esempio: accollo di mutuo o di passività in genere, compensazione tra reciproci rapporti creditori e debitori tra le parti, assunzione di obbligo di esecuzione di opere, delegazione di pagamento a favore di terzi (ad esempio a favore della banca che deve cancellare l’ipoteca).

Ulteriori informazioni sul sito www.consiglionotarilebologna.it e pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’.

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