CronacaLa nuova perizia "Su Vitalina nessuna traccia di decomposizione"

La nuova perizia "Su Vitalina nessuna traccia di decomposizione"

Secondo la consulenza il decesso avvenne almeno sei ore dopo "Quella sera il condannato non poteva essere in via Battindarno"

di Nicoletta Tempera

Le sentenze che hanno portato alla condanna all’ergastolo per Andrea Rossi conterrebbero "numerosi travisamenti della realtà medico legale e - in generale - di quella scientifica, in quanto basate su consulenze di parte tempestate di difetti, imperfezioni, contraddizioni e lacune". Errori che, come ricostruisce l’avvocato Gabriele Bordoni nell’istanza di revisione del processo del commercialista (in carcere dal 2007 per l’omicidio di Vitalina Balani) avrebbero portato a fissare un errato orario del decesso della vittima. Che invece, a fronte delle nuove acquisizioni medico legali, alla base della consulenza di parte del professor Giovanni Pierucci, sposterebbero le lancette dell’omicidio di almeno sei ore. Nuove acquisizioni "che privano di fondamento le conclusioni peritali, sulla base delle quali è stata motivata in modo determinante la decisione di condanna e impongono la revisione critica complessiva degli assunti probatori", motiva l’avvocato Bordoni ai giudici della Corte d’Appello di Ancona, che il 16 gennaio si esprimeranno sulla richiesta di un nuovo processo.

Due gli elementi principali su cui si sofferma il professor Pierucci: il livor mortis, ossia i tempi della formazione delle macchie ipostatiche sul corpo della settantenne; e l’assenza di ditteri, uova o larve, sui tessuti molli (in particolare gli occhi) della vittima, in considerazione delle alte temperature e del fatto che le finestre della casa fossero aperte. In particolare, le macchie ipostatiche dell’avambraccio destro, presenti sia sul palmo che sul dorso: un fenomeno legato al fatto che l’arto fu spostato. Per la difesa, avvenne quando si verificò il primo esame medico, quello dei sanitari del 118, intorno a mezzogiorno del 15 luglio 2006. "Un processo di doppio livor – scrive il consulente – si verifica per spostamenti (anche parziali) tra le 6 e le 12 ore dalla morte". In questo modo collocata non più tra le 13,28 e le 14,05 del 14 luglio, ma in un orario sicuramente successivo, che al termine della ricostruzione puntuale il consulente della difesa fissa tra le 20 e le 7 del mattino dopo. Sul punto dell’assenza di insetti, riassume invece: "Se, effettivamente, la morte risalisse a circa 24 ore prima del rinvenimento, attese le condizioni metereologiche (caldo del 14 luglio, umidità) ed ambientali (almeno una portafinestra accostata), il 15 luglio 2006 il cadavere di Balani Vitalina sarebbe stato colonizzato da ditteri: per lo meno in fase di deposizione di uova; ma pure - con grande probabilità - di larve: le une e le altre totalmente assenti".

Il professor Pierucci anche sul tema dell’algor mortis, ossia la temperatura corporea della vittima, parla di "grossolani errori di fisica elementare e di fisiologia della sensazione termica", riferendosi alla prima ricognizione cadaverica, effettuata dal medico legale alle 13 del 15 luglio. Che, avendo scambiato l’omicidio della povera Vitalina per una morte naturale, non aveva ritenuto necessario misurarle la temperatura. Un accertamento fondamentale per stabilire l’esatto orario della morte che venne omesso. "È un’affermazione aberrante – dice il perito – quella secondo cui non aveva senso misurare la temperatura rettale, quando quella cadaverica era già uguagliata a quella ambientale. Dimenticando che l’equilibrio termico era stato percepito con un sistema fallace, come quello del ‘tocco’ (termotatto)". "Le sentenze – si legge ancora nell’istanza – hanno travisato come verità scientifica una valutazione termica grossolanamente empirica, del tutto estranea ai ‘fini rilievi’ necessari per una diagnosi così impegnativa come l’epoca di morte". Stanti queste nuove conclusioni, termina l’avvocato Bordoni, "Rossi uscirebbe dal processo senza il minimo margine di dubbio; di contro - e vi si fa accenno soltanto di passata- non trova alcun alibi per quell’ora tarda il collaboratore domestico della donna (...) ossia quel soggetto che rappresentava quella alternativa investigativa che venne esclusa soltanto per via di quel riscontro che lo poneva (ma soltanto alle 14, non nella tarda sera) in luogo incompatibile".

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