Crac Banca Marche Ancona: prove granitiche su distrazione fraudolenta

Il Tribunale di Ancona condanna sei imputati per bancarotta fraudolenta e assolve altri sei per la gestione deviata della Banca Marche, dichiarata insolvente nel 2016. La Procura contesta la concessione di finanziamenti in spregio alle norme bancarie.



Crac Banca Marche Ancona: prove granitiche su distrazione fraudolenta

Crac Banca Marche Ancona: prove granitiche su distrazione fraudolenta

"All’esito dell’istruttoria svolta, la condotta complessivamente contestata, per come emersa, di concessione dei finanziamenti in totale spregio delle norme di settore e dei principi bancari, per come si vedrà esaminando nel dettaglio le varie operazioni di finanziamento, integra pienamente e propriamente la condotta di distrazione fraudolenta dei beni, del denaro, dell’istituto di credito dichiarato insolvente". Lo scrive il Tribunale collegiale di Ancona nella sentenza di 580 pagine relativa al procedimento penale riguardante il crac miliardario di Banca Marche (BM), dichiarata insolvente nel 2016, che a gennaio aveva portato alla condanna per bancarotta per distrazione, in primo grado, di sei imputati (pena più alta inflitta all’ex direttore BM Massimo Bianconi, 10 anni e 6 mesi), all’assoluzione di altri sei, e non doversi procedere per un imputato deceduto.

In particolare, scrive il collegio, "l’istruttoria dibattimentale ha restituito prova granitica delle violazioni elencate nei capi di imputazione e della sistematica, programmata e reiterata nel tempo adozione seriale di tali modalità operative in un deviato meccanismo gestionale della banca ideato e portato avanti dalla direzione generale con il concorso dei soggetti tecnici preposti, rispettivamente, all’area crediti ed al servizio concessione crediti".

La Procura di Ancona nello specifico aveva contestato come "elementi sintomatici della fraudolenza delle operazioni di concessione di finanziamento": "istruttorie carenti con delibere di finanziamento adottate a distanza di pochi giorni dall’inserimento della pratica nel sistema; omessa considerazione degli indicatori di rischio oggettivi; acquisizione di garanzie non effettive o con criticità; finalizzazione dell’importo erogato al risanamento di precedenti posizioni debitorie del cliente; concessione di reiterate proroghe dei finanziamenti".