
Ai professionisti (immagine d’archivio) sono stati riconosciuti quasi 140mila euro
Ferrara, 6 giugno 2025 – Il tribunale del Lavoro ha accolto i ricorsi presentati da due direttori di Unità operativa complessa del Sant’Anna, liquidando un indennizzo complessivo pari a 140mila euro, tra sorte capitale, interessi e spese legali. Una sentenza, la 96/2025, che si inserisce nel filone delle indennità per ferie non godute nel pubblico impiego. Ai due professionisti sono stati riconosciuti 72mila e 52mila euro a cui vanno sommate spese legali e rimborsi per altri oltre 14mila euro. “Una decisione – spiegano dallo studio legale Consulcesi & Partners – nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai sempre più granitico a favore dei dipendenti del pubblico impiego. Il giudice ha infatti ribadito alcuni principi giuridici consolidati sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie”.
In particolare: l’irrilevanza del potere di autodeterminazione delle ferie per le figure apicali; delle dimissioni volontarie del dipendente; e l’assenza di oneri probatori a carico del dirigente medico circa le motivazioni organizzative che hanno impedito la fruizione delle ferie. Importante anche il criterio di calcolo adottato dal tribunale: l’indennizzo giornaliero è stato infatti determinato in circa 380 euro pro die, applicando l’articolo 33 comma 10 del Ccnl di riferimento. Solo nel 2025 sono state emesse oltre 300 sentenze favorevoli alla monetizzazione delle ferie non godute, con oltre 2.5 milioni di euro complessivamente riconosciuti ai dipendenti pubblici (sanitari, docenti precari, funzionari comunali, dipendenti ministeriali).
“Quella delle ferie non godute è una battaglia che abbiamo intrapreso già dal 2017 – sottolinea Bruno Borin, responsabile del team legale di C&P – e ogni nuova sentenza rafforza la nostra consapevolezza e quella dei dipendenti pubblici di poter far valere i propri diritti profondamente lesi negli ultimi decenni.
In questa battaglia siamo al loro fianco con la nostra esperienza e competenza, centinaia di successi in tribunale e la forza di un network legale pronto a raccogliere le denunce di chi, lavoratori e non, ritengono di subire un’ingiustizia”.
Norme alla mano, tutti i dipendenti pubblici (statali, regionali, comunali, sanitari, scolastici) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, dimissioni, trasferimento, licenziamento), non hanno potuto usufruire delle ferie maturate durante il servizio per cause non dipendenti dalla loro volontà, hanno diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva per le ferie non godute. La direttiva 2003/88/Ce prevede, all’articolo, che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale ed irrinunciabile, potendo essere sostituito da un’indennità finanziaria, soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.