Prorogata la Cassa Covid: ecco i termini

Focus sul decreto Sostegni. Confermato fino al 30 giugno anche il blocco dei licenziamenti per la cassa integrazione ordinaria

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di Patrizia Argentesi*

Il decreto ‘Sostegni’, prevede "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19". Iniziamo ad analizzare la proroga della cassa integrazione Covid, che potrà essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale. La richiesta potrà avvenire per "ulteriori 13 settimane tra il primo aprile e il 30 giugno 2021, in relazione al trattamento ordinario" e "per ulteriori 28 settimane tra il primo aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o Cig in deroga". Inoltre, si riconosce la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’Inps nella misura pari al 40% del totale spettante. Viene prorogata anche la Cisoa in favore dei lavoratori agricoli, pari ad una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

E’ confermato fino al 30 giugno 2021, il blocco dei licenziamenti per la cassa integrazione ordinaria che, secondo la disciplina precedente al decreto, sarebbe stato in scadenza proprio entro la fine del mese di marzo. A tutela dei lavoratori, il nuovo intervento normativo vieta fino al 31 ottobre 2021 anche il ricorso ai licenziamenti da parte delle imprese beneficiarie dell’assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga emergenziale. Ai predetti divieti si associano le deroghe già previste nelle ipotesi di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con i sindacati sulle uscite incentivate. Elemento di rilievo da segnalare nel decreto ‘Sostegni’ riguarda le proroghe relative ai "rapporti di lavoro a termine".

Viene confermata per l’intero anno 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è infatti possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, il datore di lavoro può rinnovare e prorogare i contratti a termine per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza la necessaria indicazione delle causali di norma previste, fatto salvo il limite massimo di durata pari a 24 mesi. I Commercialisti con la loro consulenza aziendale e lavoristica sono al fianco delle imprese e dei lavoratori per superare un’emergenza non solo pandemica ma anche economica, che tutti auspichiamo possa essere presto superata mettendo in atto con professionalità quanto il legislatore ha messo a disposizione.

* consigliere Ordine

dei commercialisti di Ferrara