Imola, rinnovo del permesso di soggiorno negato per la condanna

La Questura respinge l’istanza di una donna nei guai per favoreggiamento della prostituzione. Lei fa ricorso, ma il Tar le dà torto

Nella foto d’archivio (Dire), agenti di Polizia mettono i sigilli a un centro estetico

Nella foto d’archivio (Dire), agenti di Polizia mettono i sigilli a un centro estetico

Imola (Bologna), 12 febbraio 2020 - E’ stata condannata a un anno e quattro mesi per favoreggiamento aggravato della prostituzione. E quando, dopo la sentenza sfavorevole, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, si è sentita rispondere "no". Così si è rivolta al Tar, ma il suo ricorso è stato bocciato. E ora è destinata a lasciare l’Italia. Protagonista di questo lungo iter è una cinese, ex dipendente di un centro massaggi della città finito qualche tempo fa nel mirino della magistratura a causa delle ‘prestazioni extra’ offerte ai propri clienti.

L’ultima puntata della vicenda l’hanno scritta in questi giorni i giudici del Tribunale amministrativo regionale di Bologna, al quale la donna si era rivolta per chiedere l’annullamento del decreto con il quale, a luglio 2019, la Questura del capoluogo emiliano le aveva negato il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e il rinnovo di quello ordinario.

La signora, assistita dall’avvocato bolognese Salvatore Buccheri, ha sollevato una serie di questioni di legittimità. Tra queste, la violazione di alcuni articoli della Carta Costituzionale (in primis quello relativo alla presunzione di innocenza), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e un presunto "eccesso di potere per carenza di istruttoria e insufficienza e contraddittorietà della motivazione".

Di parere evidentemente opposto il ministero dell’Interno, che si è costituto in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso della cittadina cinese. Una linea, quella del Viminale, sposata in pieno dal Tar. Secondo i giudici amministrativi, infatti, il diniego della Questura è "congruamente motivato sulla base dell’esistenza di un elemento ostativo ex lege al permanere del cittadino straniero sul territorio nazionale".

Il riferimento è appunto alla condanna (datata novembre 2018) che, "ancorché non definitiva, per tale tipologia di reati costituisce elemento oggettivamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno", osservano i giudici del Tar. E questo perché, attraverso il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dal Parlamento nel 1998, il legislatore ha riconosciuto "la pericolosità sociale dei soggetti condannati per tali gravi reati destanti considerevole allarme sociale – scrivono i giudici nella loro sentenza –, quali sono quelli, come il reato di favoreggiamento aggravato della prostituzione, inerenti la libertà sessuale o diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione…".

Nel caso in questione, inoltre, la magistratura ha accertato "l’inserimento dell’interessata all’interno di un’attività preposta a tale scopo, nella quale era titolare di un ruolo preciso e ben definito – si legge ancora nel dispositivo del Tar –, a testimonianza della professionalità e non occasionalità del proprio contributo". Fattori, questi, che "comprovano la totale trasgressione delle norme giuridiche e dei valori sociali del nostro ordinamento e che non escludono il pericolo di reiterazione futura di delitti di analoga natura".

E poco importa, secondo il Collegio presieduto da Giuseppe Di Nunzio, che la donna sostenesse di rivestire un ruolo "assolutamente marginale" nell’organizzazione che operava nel centro estetico, essendo lei stessa "mera dipendente e dedita alla prostituzione in tale luogo". Per i giudici, dalla sentenza penale emerge infatti che la donna "gestiva, in concreto, l’attività ordinaria, sia interfacciandosi direttamente con i clienti sia provvedendo, quale addetta alla cassa, ad incassare i proventi dei servizi derivanti sia dall’attività lecita che da quella di meretricio".