Cannabis light, dalla Cassazione stop senza eccezioni

Le motivazioni: vietato vendere infiorescenze, oli e resine

Cannabis light, le disposizioni del questore

Cannabis light, le disposizioni del questore

Macerata, 12 luglio 2019 - Nessuna possibilità di vendere infiorescenze, oli e resine ottenuti dalla cannabis. Lo spiegano nel dettaglio i giudici della Cassazione, nella motivazione della sentenza con cui il 30 maggio, a sezioni unite, hanno affrontato la questione dopo l’esplosione dei cannabis shop. Il caso era partito da Macerata dove polizia e procura, sulla base di una consulenza del tossicologo Rino Froldi, dalla scorsa estate hanno iniziato a chiudere i negozi che vendevano la cosiddetta canapa light. Negozi che sono rimasti aperti, nel frattempo, ovunque tranne che in provincia. Nel corso delle indagini, la polizia scoprì che il civitanovese titolare del negozio a Macerata ne aveva uno anche ad Ancona, e partì il sequestro anche per quello. Ma il tribunale dorico non convalidò il sequestro, la procura allora ha fatto ricorso in Cassazione e il caso è arrivato alle sezioni unite, convocate perché sulla questione c’erano pronunce discordanti. Il 30 maggio, la corte ha rinviato gli atti ad Ancona per riesaminare la vicenda, dando ragione al procuratore capo Giovanni Giorgio.

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Nelle 18 pagine di motivazione, si parte dalla legge 309 del 1990, che sanziona lo spaccio di hashish e marijuana. Una sola eccezione, prevista nel 2014, riguarda «la canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o altri usi industriali».

Arriva poi nel 2016 la legge 242: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La legge parla di coltivazioni per ridurre il consumo di suoli e la desertificazione, parla di produzione di tessuti o altri usi leciti. Nessun livello di principio attivo, il tetraidrocannainolo, è ammesso. Le sette categorie di prodotti consentite dalla legge, sottolineano i giudici, sono tassative e lecite «in via d’eccezione rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato». Con la canapa si possono fare solo alimenti e cosmetici, fibra o carburanti, prodotti per il sovescio da usare nei campi, materiali per bioingegneria o bioedilizia, materiali per fitodepurazione, materiali per la ricerca, florovivaismo. Non è consentita la produzione di infiorescenze, foglie, olio o resina. Quanto agli alimenti, «la legge non consente la produzione di foglie o infiorescenze, quindi è escluso che il legislatore abbia fatto riferimento all’assunzione umana di tali derivati».

Ancora, la corte precisa che se nelle coltivazioni viene rilevato un valore di Thc superiore allo 0,6, queste possono essere sequestrate e distrutte, ma sono clausole a tutela del produttore, la percentuale non può essere usata per dire che le foglie con il Thc sotto allo 0,6 per cento possano essere vendute. I giudici parlano anche di «inevitabilità dell’errore» per le diverse interpretazioni delle norme. Ma rimane la regola che la vendita di infiorescence, oli e resina di canapa è vietata, «salvo che tali derivati non risultino, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa».