Ma l’ufficio regionale tira dritto: abbiamo solo applicato la legge

"Per il personale scolastico valgono le stesse disposizioni in vigore per medici e infermieri"

"Non c’è alcuna errata interpretazione da parte dell’ufficio scolastico regionale, perché la disposizione sulla riduzione dei termini per il differimento dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico guarito dopo avere contratto il virus discende dalle previsioni normative contenute nel decreto legge 44 del 2021". Non si fa attendere la replica dell’ufficio scolastico regionale, dopo l’agitazione che si è aperta in questi giorni nel mondo della scuola, a seguito della circolare che riguarda i professori non vaccinati e guariti dal Covid. "Infatti, se è vero che all’articolo 4 il decreto parla specificamente del personale sanitario, così come una recente circolare del ministero della sanità, il successivo articolo 4 ter. 2 del medesimo decreto applica la stessa norma al personale scolastico", spiegano dall’Usr. "Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 – si legge infatti nell’articolo citato –, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Da qui la scelta dell’Usr. "La piattaforma digitale ministeriale di verifica dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico restituisce quotidianamente ai dirigenti scolastici, tenuti a verificare, l’esito del controllo circa il rispetto o meno della norma, considerando anche i termini per il differimento dell’obbligo vaccinale dopo avere contratto il virus – concludono dall’Usr –. Il personale che non risulta in regola non può svolgere attività didattica a contatto con gli alunni, al fine di tutelare la sicurezza degli stessi, fermo restando che può comunque continuare a prestare la propria attività con le modalità rimesse all’autonomia della scuola anche al fine di favorire la continuità didattica".