Il Tar boccia il progetto della funivia quadriposto a Pintura di Bolognola. A rivolgersi al tribunale era stato il Comune, citando la Provincia, il Parco dei Sibillini, la Soprintendenza, la Regione e l’Arpam. Contro il ricorso, erano intervenuti l’associazione Iniziativa Democratica e il Wwf.
Nel 2019, con un bando regionale il Comune ottiene due milioni di euro per una nuova seggiovia quadriposto, Manardo Express. L’ente è poi inserito nell’ordinanza 9 del commissario per la ricostruzione, a dicembre 2021, per gli interventi del piano complementare dei territori colpiti dal sisma, e l’attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Pnrr. Parte l’iter per l’autorizzazione, ma il Parco a settembre 2022 dà parere negativo. La funivia da costruire infatti ricade nel demanio sciabile, inserito nella Rete Natura 2000, in particolare nella zona di protezione speciale ’Dalla gola del Fiastrone al Vettore’ e nella zona speciale di conservazione ’Monte Castel Manardo – Tre Santi’. Inoltre, non si tratta di sostituire un impianto già esistente, ma di realizzarne uno nuovo.
Il Comune propone allora di smantellare lo skilift "Pintura 2", e al posto di quello costruire la seggiovia. Ma il Parco, in linea con il parere del ministero della Transizione ecologica, nega ancora il nulla osta e non avvia la valutazione di incidenza ambientale, ritenendo che i due impianti non siano affatto assimilabili. Il Comune ricorre al Tar, e a marzo i giudici ordinano di completare l’istruttoria. Ad aprile si riunisce la Conferenza dei servizi, il Parco procede con la valutazione di incidenza ambientale e nega ancora il nulla osta al progetto, ribadendo le motivazioni già espresse. Il Comune chiede allora le deroghe possibili per "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica". Ma anche questa possibilità è negata dalla Regione. E così il Comune, con l’avvocato Luca Forte, torna ancora al Tar. Ma il ricorso è respinto. "Emerge con chiarezza – scrivono i giudici - che intento del ricorrente è di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’ente deputato alla sua espressione. La valutazione di incidenza ambientale di opere sui siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale è finalizzata ad accertare il carattere significativo dell’incidenza dell’intervento, in relazione al rischio di compromissione dell’integrità del sito". Un giudizio di discrezionalità tecnica, proseguono, che si può contestare solo se "l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e con motivazione insufficiente. Criticità che qui non è dato riscontrare. L’atto è un provvedimento di 28 pagine che prende in esame ogni singolo impatto sulle specie, animali o vegetali, oggetto di tutela, interessate dal progetto". Inoltre, il nuovo impianto ha caratteristiche del tutto diverse, tecniche e di impatto, dal vecchio skilift. Per dirne una, "lo skilift funziona solo quando in inverno c’è neve (sufficiente) al suo funzionamento, mentre una seggiovia si presta ad un utilizzo in ogni stagione".
Dunque, il Tar dice no al progetto. Ma ora il Comune potrebbe rivolgersi al Consiglio di Stato.