«Cannabis shop, giusto bloccare le vendite»

Migration

«I CONSUMATORI che si recano ad acquistare un prodotto lecito rischiano di comprare una vera e propria sostanza stupefacente e già solo per tale ragione il provvedimento si giustifica sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’attività di commercializzazione svolta dalla ricorrente era illecita e doveva essere bloccata con urgenza». Con queste motivazioni il Tar ha rigettato il ricorso presentato dal legale rappresentante della Green Passion di via Medaglie D’Oro contro il Ministero dell’Interno. Il titolare del grownshop, infatti, aveva – attraverso il ricorso – chiesto l’annullamento del provvedimento del questore che, a maggio, aveva disposto la chiusura del negozio di cannabis light per trenta giorni. Alla base del provvedimento, undici campioni sui 35 analizzati che, secondo le analisi effettuate, avrebbero contenuto una percentuale del principio attivo stupefacente superiore al limite consentito dalla legge. (Il thc sarebbe dunque risultato oltre lo 0,6%). Il legale che difende i titolari del cannabis shop, l’avvocato Carlo Alberto Zaina, esperto in materia, a seguito della sospensione della licenza aveva presentato ricorso al Tar ma i giudici hanno ritenuto l’azione corretta. Nell’impugnare il provvedimento la società ricorrente aveva fatto presente come fosse stato applicato erroneamente l’art. 100 Tulps e come la consulenza concernente la ricerca del Thc presente nel materiale sequestrato non fosse stata svolta in contraddittorio. «Diversamente da quanto ritenuto dal Questore – sottolineava poi il legale della società nel ricorso – la Canapa Sativa L è inidonea a risultare potenzialmente gravemente dannose per i principi attivi di sostanza stupefacente in essa contenuti». Il tribunale amministratio ha fatto però presente come «la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla coltivazione di canapa consentita ai sensi della Legge 2422016 è lecita se la coltivazione ha ad oggetto una delle varietà di canapa ammesse dalla legge, iscritte nel catalogo europeo delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di Thc. Undici dei campioni sequestrati esaminati dal consulente tecnico del Pm presentavano una percentuale di principio attivo stupefacente ricompresa tra lo 0.63e ed lo 0.88%. ». Infine i giudici hanno rimarcato come la recente sentenza di Cassazione abbia stabilito che «la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti anche a fronte di un contenuto di Thc inferiore ai valori indicati dall’articolo 4, salvo che tali derivati siano privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».