Habanero, ricorso respinto dal Tar "Pedana in legno non autorizzata"

Il titolare del chiosco, già colpito da 6 sanzioni e 3 giorni di chiusura, dovrà risarcire il Comune con 3.500 euro

di Valentina Reggiani

Lo scorso anno il Consiglio di Stato aveva messo fine a un contenzioso cominciato nel 2014, accogliendo le ragioni del titolare di uno dei chioschi al parco delle Rimembranze, Habanero. Infatti i giudici avevano annullato l’atto con il quale il Comune aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire relativo al nuovo chiosco assegnato al gestore, Carlo Serafini. Dal 2019, con il dissequestro delle nuove strutture e la ripresa del progetto di costruzione nel parco, a Serafini non era stato più consentito di aprire la propria attività con trent’anni di storia alle spalle. Nell’attesa però di partire con la costruzione del nuovo chiosco è arrivato per il gestore, difeso dagli avvocati Emanuel Tranchino e Stefano Manfreda, il rigetto, da parte del Tar, del ricorso presentato contro il Comune per una vicenda ‘parallela’.

Attraverso il ricorso Serafini intendeva ottenere il risarcimento danni, anche per ‘l’immagine’ dopo il diniego da parte del Comune, a giugno del 2017 all’istanza di occupazione del suolo pubblico. Il ricorso era legato anche alla richiesta di risarcimento per la sospensione dell’attività, ad agosto dello stesso anno, di somministrazione per tre giorni. Il tribunale amminstrativo, però, lo ha rigettato. Serafini gestiva all’epoca il chiosco Habanero e aveva presentato istanza di occupazione di suolo pubblico nell’area antistante l’attività. La domanda a giugno aveva trovato riscontro positivo. Il titolare aveva quindi inoltrato istanza di occupazione in ampliamento rispetto alla superficie già concessa, rigettata in questo caso dal Comune. Ad agosto erano scattate sei sanzioni nei confronti del gestore e la sospensione dell’attività per 3 giorni.

Al titolare del chiosco era stata contestata infatti l’istallazione di "strutture ed arredi non indicati nell’autorizzazione di giugno, con chiosco, tavoli, sedie e altre attrezzature in misura eccedente a quanto previsto nell’autorizzazione" ovvero "mediante pedana in legno senza essere in possesso della prescritta autorizzazione". Il gestore ha così presentato ricorso sottolineando di non aver chiesto di incrementare la consistenza edilizia del chiosco ma di ampliare il plateatico. Il Tar, però, ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, respingendo la domanda di risarcimento del danno e condannando il titolare al pagamento, in favore del Comune di 3.500 euro.