"Nella rissa per difendere una ragazza". Tar annulla il Daspo

Il giovane potrà tornare a frequentare i locali modenesi "Decisione non motivata"

Ha preso parte ad una rissa in un locale a suo dire "per difendere una ragazza, vittima del pestaggio". Nei confronti del giovane il questore ha emesso il Daspo urbano ma i giudici della prima sezione del Tar lo hanno annullato, ritenendo che l’emissione dello stesso non fosse stata giustificata, motivata nel modo opportuno. Il ragazzo, quindi, potrà riprendere a frequentare i locali modenesi. Erano stati gli avvocati del giovane a presentare ricorso contro il ministero dell’Interno, per richiedere l’annullamento del provvedimento emesso dal questore appunto il tre novembre dello scorso anno. Secondo la difesa, che ha presentato subito ricorso, il giovane non era mai stato sentito; quindi non aveva potuto fornire la propria versione dei fatti e lo stesso episodio non era mai stato valutato in modo approfondito. Infatti l’intervento del ragazzo - secondo gli avvocati - avrebbe dovuto essere scriminato per l’esercizio della legittima difesa. I giudici fanno presente come sia legittimo emettere il Daspo qualora dalla condotta del denunciato possa derivare un pericolo per la sicurezza. In questo caso – spiegano i giudici nel motivare la sentenza – il ragazzo era stato denunciato insieme ad altri tre per rissa aggravata, scattata in un locale modenese e proseguita nelle sue immediate vicinanze. Al termine della violenta lite una ragazza aveva riportato ferite da arma da taglio, con una prognosi di sei giorni e uno dei tre giovani coinvolti un trauma cranico con prognosi di trenta giorni. A seguito della rissa il questore aveva quindi disposto nei confronti del ricorrente il daspo urbano per due anni, estendendolo a tutti i locali modenesi. I giudici del Tar fanno presente come il ragazzo non abbia negato di aver preso parte attivamente alla rissa ma sarebbe intervenuto per salvaguardare l’incolumità della ragazza coinvolta come parte offesa e per evitare "una violenta escalation". La legittima difesa, però – indicano ancora i giudici – in uno scontro tra gruppi contrapposti può essere ‘invocata’ solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva. Quindi – sottolineano – il questore poteva disporre il Daspo ma il provvedimento sarebbe stato adottato senza specificare luoghi o modalità relative alla lite. Secondo i giudici, quindi, il divieto risulta illegittimamente generico anche perchè non sarebbero state adeguatamente indicate le ragioni della sua applicazione nella misura massima di due anni. Per questo il Tar ha annullato il provvedimento impugnato.

Valentina Reggiani