"Scambio di persona, condizionale negata"

Donna condannata per calunnia in tribunale, ma per il suo avvocato non avrebbe precedenti

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di Valentina Reggiani

Viene condannata per calunnia ma non le viene concessa la sospensione della pena: risulta essere già stata condannata infatti per furto e ricettazione quindi il giudice la ritiene una recidiva che non si è ‘guadagnata’ la fiducia. Peccato che lei, una donna rumena di 37 anni, risulti in realtà incensurata. Clamoroso scambio di persona nelle aule di tribunale: l’imputata, infatti, che non risulta aver commesso altri reati in passato, si è vista negare la condizionale proprio perchè le sono stati ‘addebitati’ pure i reati commessi da una sua sconosciuta omonima. L’imputata è nata infatti in Romania il cinque maggio dell’84. La sua ‘omonima’, invece, che ha quindi lo stesso nome e cognome, il tredici dicembre del ’74 ma in un’altra città della Romania. Quindi in udienza è stato evidentemente prodotto il certificato penale appartenente ad un’altra persona: uno scambio che alla donna è sicuramente costato caro. Tutto inizia con un assegno emesso in bianco dall’imputata in questione, titolare di una ditta a garanzia e a favore di un’azienda fornitrice, depositato in banca nel luglio del 2018 e successivamente protestato. Dopo aver acquistato materiale, infatti, la donna omette di pagare due fatture. A quel punto l’azienda prima invia una lettera, attraverso il proprio legale, per sollecitare il pagamento, poi cerca di incassare invano l’assegno. Contemporaneamente l’imputata, che nega di essere a conoscenza del tentativo di incassare la somma in questione, denuncia lo smarrimento del blocchetto. Da qui la denuncia per calunnia che la fa finire in tribunale insieme ad un ‘complice’. Al termine del processo il giudice, riconoscendo le difficoltà economiche della donna ma anche la sua buona condotta processuale, concede le attenuanti generiche e la condanna ad un anno e quattro mesi. Nella sentenza, però, viene specificato come alla stessa non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena visti due precedenti penali per reati contro il patrimonio; condanne per le quali aveva già ottenuto la sospensione condizionale – risulta agli atti. Secondo il giudice il fatto che in sostanza l’imputata si fosse nuovamente ‘macchiata’ di reati, reiterando le condotte era sufficiente a dimostrare come la giovane non fosse meritevole della fiducia in lei riposta: da qui la negazione della condizionale. Ovviamente il giudice si è basato su un certificato del casellario con tutta evidenza errato. Comprensibile lo stupore della giovane quando si è vista appunto negare la sospensione della pena sentendosi additare come ‘recidiva’. L’imputata, attraverso il proprio legale, avvocato Gianpaolo Verna, ha già presentato appello sia per essere assolta nel merito – spiega il legale –, ma soprattutto per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena "legata ad un chiaro errore".