Terremoto Modena 2012 Haemotronic: ok al maxi risarcimento da un milione e mezzo

Il tribunale riconosce la responsabilità dell’azienda di Medolla: dovrà pagare un milione e mezzo ai parenti di due vittime

Il terremoto 2012 alla Haemotronic

Il terremoto 2012 alla Haemotronic

Modena, 19 maggio 2022 - La Haemotronic di Medolla è civilmente responsabile delle morti di Biagio Santucci e Giordano Visconti, due dei quattro operai, rispettivamente di 24 e 33 anni, deceduti il 29 maggio del 2012 sotto le macerie del capannone dell’azienda, crollato dopo la fortissima scossa di terremoto delle nove del mattino.

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Quanto in molti, durante quei tragici giorni, andavano ripetendo nella Bassa, ovvero "quei ragazzi tornarono al lavoro troppo presto", da martedì è scritto nero su bianco, fra le 22 pagine che costituiscono la sentenza della seconda sezione del tribunale civile, firmata dal giudice Michele Cifarelli. Un atto che stabilisce anche i risarcimenti ai parenti delle due vittime che avevano fatto causa (rappresentati dall’avvocato Tullio Virgili), in capo all’azienda. Quasi un milione di euro (952mila) da suddividere tra la madre di Biagio Santucci, Anna Cannavacciuolo, il fratello, la sorella, il nonno e gli eredi della nonna, che nel frattempo è deceduta. Mezzo milione, invece, alla mamma di Giordano Visconti, Anna Di Prisco, ed al fratello Andrea Visconti.

Esattamente a dieci anni dal sisma in Emilia, la sentenza del giudice Cifarelli riprende la tragedia del crollo alla biomedicale Haemotronic da dove il procedimento penale si era fermato, con le archiviazioni del 2016, e va ad aggiungere quel passaggio in più, di natura appunto civilistica, che analizza in che condizioni gli operai tornarono alla loro occupazione. Altrimenti detto: nel gennaio di sei anni fa il gip Teresa Magno ha archiviato il fascicolo penale per omicidio colposo con questa conclusione: il crollo va iscritto in un quadro normativo carente, che comunque fu rispettato dalla Haemotronic. In sostanza, le leggi furono rispettate dall’azienda biomedicale, comprese le verifiche fatte all’interno del capannone dopo la scossa del 20 maggio, ma erano proprio le leggi, all’epoca, ad essere inadeguate. Cosa aggiunge a questo scenario la sentenza di due giorni fa? Aggiunge quanto prevede l’articolo 2087 del codice civile in materia di tutela del lavoro, quello che impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori del lavoro. Dopo la scossa del 20 maggio precedente e durante i giorni seguenti in cui, come molti ricorderanno, la terra tremava eccome, il quadro della prevenzione andava insomma rivisto. La Haemotronic, seguendo, è bene ribadirlo, la normativa all’epoca vigente, si era rivolta sì ad un ingegnere per un sopralluogo (basato su una valutazione visiva) nel capannone al fine della agibilità. Ma per il giudice civile, l’azienda sarebbe dovuta andare oltre, proprio per una ragione di prevenzione del rischio legato alle scosse ancora in corso. Ecco come spiega il concetto il passaggio chiave della sentenza, quello attorno al quale ruota l’intero atto: "Il fatto che pochi giorni prima si sia verificato in zona prossima un terremoto con morti e feriti, costituisce, rispetto al rischio sismico, proprio quel fatto cui il legislatore riconnette l’obbligo di rivalutazione del rischio".

Ancora: "La rielaborazione della valutazione avrebbe comportato – annota il giudice –, inevitabilmente, una prima fase conoscitiva e ricognitiva dello stato dell’edificio, al fine di verificare se esso, in presenza dell’aumentato rischio sismico, potesse ancora considerarsi stabile e solido. Verifica che non poteva certo arrestarsi alle attestazioni di agibilità redatte dal tecnico incaricato dalla proprietà". Perché, altro passaggio chiave, "il giudizio di agibilità non rappresenta una analisi di sicurezza, né la sostituisce... non è di carattere definitivo, ma temporaneo; non ha, infine, un obiettivo preciso in termini di rischio" .

È mancata una rivalutazione del rischio, ribadisce il tribunale, che sarebbe stata necessaria a fronte della scossa del 20 e di quelle successive. "Haemotronic è inadempiente all’obbligo di prevenzione, per aver consentito la ripresa dell’attività dei dipendenti all’interno del capannone... se la ripresa dell’attività fosse stata rinviata, Biagio Santucci e Giordano Visconti non si sarebbero trovati nello stabile al momento del crollo".