Covid Modena, il tribunale: il lavoratore che non si vaccina può essere sospeso

L’ordinanza del giudice civile: legittimo anche lo stop alla retribuzione

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Modena, 27 luglio 2021 - Se il lavoratore rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19, l’azienda può decidere di sospenderlo dal servizio, sospendendo anche la sua retribuzione. Questo il concetto contenuto in un’ordinanza del giudice civile Emilia Salvatore che si pronuncia a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa della città emiliana che aveva appunto preso i due provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi.

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Una vicenda, ricostruita oggi dal Sole24Ore, avvenuta prima del decreto legge che ha imposto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. L’ordinanza in questione evidenzia che il datore di lavoro si pone «come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica di lavoratori».

Ricordando come una direttiva dell’Unione Europea abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici di cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, il tribunale sottolinea: anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione. In sostanza, per chi lavora a contatto con il pubblico oppure in spazi chiusi vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.