Appalto strade, assegnazione annullata: ma i lavori sono già finiti

Il Tar ha accolto il ricorso della società Proto Giuseppe sas che non aveva potuto partecipare alle gare per i ’servizi di pronto intervento e manutenzione’ di Anas a Ravenna: un contratto da 400mila euro

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Dal banale incidente senza feriti con abbattimento dello spartitraffico a quello molto più pesante con vittime e intere porzioni di asfalto saltate. Ma anche eventi meteo intensi e altre manifestazioni impreviste del destino. Situazioni, queste, abbastanza frequenti sulle strade: facile dunque intuire l’importanza di un tipo di appalto in capo ad Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade): quello denominato ‘lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze’. La sua assegnazione, per il periodo da maggio a dicembre scorso, è stata appena sconfessata dal Tar di Bologna che ha dato ragione a una società, la Proto Giuseppe sas, esclusa da tre gare, a partire da quella per le strade di Ravenna per un importo di base pari a 400mila euro. Stessa sorte per le province di Ferrara (186mila e 589 euro) e Forlì-Cesena (245mila e 185 euro). Anas, nel suo atto di costituzione, in via preliminare ha fatto presente "l’integrale avvenuta esecuzione della commessa al 31 dicembre". Come dire lavori finiti e nessun interesse ad arrivare a una decisione.

I giudici bolognesi, con sentenza pubblicata martedì, hanno invece accolto la richiesta della sas di giungere a una sentenza, rilevando che la società sia inserita nell’elenco fornitori Anas e come di frequente sia invitata a partecipare alle gare di manutenzione e pronto intervento strade: insomma, il "mancato annullamento dell’esclusione impugnata finirebbe di fatto per penalizzarne la partecipazione alle future gare indette da Anas". Per quanto riguarda Ravenna (e le due province limitrofe, poi riunite in un’unica causa), l’esclusione era arrivata il 16 aprile 2021 per via di quelle che erano state sintetizzate dall’apposita area compartimentale regionale di Anas quali "significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto". Il riferimento era per la risoluzione contrattuale, dichiarata in sede di gara, risalente al 6 agosto 2018 da parte di Anas Basilicata.

La sas, tutelata dagli avvocati Marco Lancieri, Giuseppe Domenico Torre e Desdemona Proto, aveva fatto subito ricorso, ottenendo un primo risultato il 7 ottobre, quando il tribunale aveva rilevato una "violazione del contradditorio procedimentale". In buona sostanza, Anas aveva dovuto ripetere parte del procedimento in contraddittorio con la sas, ma il risultato non era cambiato: nuova esclusione dai lavori. E nuovo ricorso, anche questa volta accolto dal tribunale dato che pure "il nuovo giudizio di affidabilità professionale" era stato incentrato "unicamente su di un singolo episodio", peraltro "sub iudice", senza "ampliare in alcun modo la valutazione anche alle circostanze favorevoli". tra cui l’aver eseguito dal 2018 a oggi, per conto di Anas, "numerose altre commesse".

I provvedimenti impugnati sono così stati annullati e l’Anas è stata condannata a pagare 4.000 euro di spese di lite.

Andrea Colombari