
L’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna
Nella scelta del vincitore non c’era stata "nessuna manifesta irragionevolezza, illogicità o errore di fatto". In sintesi andava bene l’assegnazione dell’appalto del valore massimo di 6 milioni e 816 mila euro per la gestione dell’esercizio-bar con annessa vendita di generi non alimentari e rivendita di giornali del Santa Maria delle Croci. È quanto i giudici del Tar hanno stabilito in una sentenza pubblicata nei giorni scorsi in merito alla gara in questione, una procedura aperta sopra la soglia europea per l’affidamento di contratti pubblici in gestione per la durata di 60 mesi prorogabili di altri 36 mesi (totale 8 anni).
La questione era arrivata sui tavoli del giudici felsinei in ragione del ricorso presentato da Hermes srl contro Ausl Romagna e contro Serenissima Ristorazione spa (la prima classificata) per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto datata 10 gennaio scorso. In particolare la classifica aveva visto svettare Serenissima con 92,83 punti, seguita da Hermes con 91,03 punti e infine Sirio spa con 89,97 punti.
Alla base del ricorso, l’attribuzione dei punteggi: erronea, secondo Hermes, a partire da quelli assegnati per la classe di efficienza energetica delle attrezzature usate e alle altre iniziative improntate alla riduzione dell’impatto ambientale. Ovvero la società aveva sostenuto di offrire attrezzature delle migliori classe energetiche con elevatissimi standard di assorbimento elettrico oltre che di dispendio di gas. All’indice anche la valutazione sul punto di ristoro provvisorio: non si sarebbe tenuto conto degli spazi e degli impianti messi a disposizione. E poi ancora il crono-programma: anche qui con una offerta a suo parere mal valutata. Da ultimo le modalità di vendita di giornali e di materiale editoriale: di poco superiore ai punteggi delle concorrenti pur dinnanzi a un’offerta ritenuta migliore.
Ausl e Serenissima hanno dal canto loro sostenuto l’infondatezza di tutte le ragioni portate per annullare la gara: la decisione dei giudici bolognesi presieduti da Ugo Di Benedetto, è andata in questa direzione. "A fronte di criteri valutativi - si legge nella sentenza -, l’attribuzione dei punteggi costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica" tale da renderla "insindacabile salvo sia affetta da manifesta illogicità", come da "giurisprudenza consolidata". Nel nostro caso l’esame di ciascuna voce ha escluso decisioni illogiche o spropositate. Impugnazione respinta dunque ma spese di lite compensate.
Andrea Colombari