GIORGIO COSTA
Cronaca

"Con la Bolkestein aumento dei canoni del 10%"

Aumentano del 10% i canoni per la concessione degli stabilimenti balneari "ma ci sono elementi precisi ed equilibrati che consentono...

Aumentano del 10% i canoni per la concessione degli stabilimenti balneari "ma ci sono elementi precisi ed equilibrati che consentono...

Aumentano del 10% i canoni per la concessione degli stabilimenti balneari "ma ci sono elementi precisi ed equilibrati che consentono...

Aumentano del 10% i canoni per la concessione degli stabilimenti balneari "ma ci sono elementi precisi ed equilibrati che consentono uno svolgimento corretto della gare ad evidenza pubblica che dovranno essere svolte nel 2027 per gli stabilimenti balneari".

Il presidente di Fiba Confesercenti e della Cooperative Spiagge di Ravenna Maurizio Rustignoli promuove il testo del decreto applicativo della legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è in attesa del parere del Consiglio di Stato; dopodiché passerà al vaglio della Commissione Ue ma, se resta com’è, "contiene elementi importanti per un percorso equilibrato in vista della misurazione degli indennizzi ai gestori che dovranno lasciare l’attività". Il provvedimento, continua Rustignoli, "si limita a tracciare un primo impianto per l’attuazione delle evidenze pubbliche, come previsto dalla normativa vigente, e introduce per la prima volta un riferimento concreto al valore d’impresa, attraverso perizie tecniche certificate e metodologie riconosciute. Un passaggio che riteniamo essenziale: non è accettabile che un’impresa venga espropriata del proprio lavoro e dei propri investimenti senza una valutazione reale e oggettiva". In questo senso, Fiba Confesercenti "non è contraria all’evidenza pubblica: lo abbiamo sempre detto. Ma ribadiamo con forza che si può e si deve arrivare a quel traguardo solo seguendo un percorso giusto, trasparente e condiviso".

Il decreto stabilisce che la determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente deve essere calcolato sulla base del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati e sull’equa remunerazione degli investimenti effettuati nei 5 anni antecedenti l’avvio della procedura di affidamento. Per i primi si deve trattare di investimenti strumentali da trasferire ai nuovi concessionari su beni inamovibili e l’indennizzo è determinato in base al valore nominale delle immobilizzazioni materiali, detratti gli eventuali contributi pubblici non rimborsati. Il valore dell’’equa remunerazione’ è attestato con perizia di stima da parte del dottore commercialista abilitato. Novanta giorni prima della pubblicazione del bando di gara l’ente concedente comunica al concessionario uscente la richiesta di fornire, entro i successivi 45 giorni, l’elenco degli investimenti che costituiscono parte integrante ed essenziale della concessione.

Il pagamento dell’indennizzo è corrisposto al concessionario uscente in misura non inferiore al 20% all’atto dell’aggiudicazione della concessione demaniale e, per la restante parte, non oltre il termine di sei mesi dall’aggiudicazione medesima. Il concessionario uscente può disporre dei beni materiali e immateriali utilizzati nella gestione dell’area affidata in concessione, che non costituiscono parte integrante ed essenziale della concessione medesima, anche mediante accordo con il concessionario subentrante.

Giorgio Costa