Dirigente Asl assolto: ’Nessuna volontà di danneggiare il collega’

Secondo le norme di settore, era proprio quella di Ferrara l’Ausl competente a ricevere quella segnalazione. Ma se anche così non fosse stato, il reato contestato, l’abuso d’ufficio, “non può ritenersi integrato” perchè erano mancate le caratteristiche di tale illecito: “Danno e vantaggio ingiusto”. Il collegio penale del tribunale ha depositato le motivazioni della sentenza con cui il 17 marzo aveva assolto, “perché i fatti non sussistono”, il dirigente dell’Ausl Romagna Pierdomenico Lonzi dalle accuse sia di abuso d’ufficio che di diffamazione aggravata nei confronti di un altro dirigente Ausl in quel momento in aspettativa e con incarico temporaneo all’Asl di Ferrara, Mauro Taglioni. Vicenda nata da una costola del più noto procedimento contro l’ex infermiera Daniela Poggiali, condannata in 1° grado all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso l’8 aprile 2014 con un’iniezione di potassio una paziente; assolta 2 volte in appello con sentenze sconfessate da altrettante Cassazioni e infine assolta una terza volta in appello con ricorso della procura generale appena depositato in Cassazione.

Le grane penali per Lonzi, difeso dall’avvocato Ermanno Cicognani, erano arrivate da una segnalazione fatta in qualità di direttore a interim del settore sviluppo organizzativo formazione e valutazione. Secondo quanto contestato dalla procura che ne aveva chiesto la condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione, Lonzi il 21 settembre 2017 aveva inviato all’ufficio procedimenti disciplinari dell’Asl Ferrara le motivazioni della sentenza del primo appello perché – si leggeva in una nota – “dalla lettura possano emergere elementi aventi rilievo disciplinare in relazione alla condotta tenuta durante le indagini interne prodromiche alla segnalazione alla procura”. Riferimento al fatto che il giudice aveva puntato l’indice verso la ricerca effettuata da Taglioni e altri tra i rifiuti ospedalieri di flebo e boccette legati alla terapia della defunta paziente. Nuova trasmissione il 29 settembre a integrazione della prima: stavolta con la sentenza di condanna della Poggiali nella quale l’operato di Taglioni non aveva invece ricevuto censure. Secondo il giudice Antonella Guidomei, presidente del collegio ed estensore delle motivazioni, “la condotta dell’imputato appare osservante dei dispositivi normativi”. Inoltre non sono emersi “rapporti o contatti” tra lui e Taglioni “quale possibile indice della volontà di procurare un danno ingiusto”. E poi nei confronti di Taglioni non era partita “alcuna contestazione di addebito”. Infine in quanto alla diffamazione, l’imputato non aveva usato espressioni in grado di “gettare discredito sulla reputazione” del collega.

Andrea Colombari